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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09834/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, in sede di registrazione di una sentenza civile, aveva prima applicato l'imposta di registro in misura fissa e poi riliquidato l'imposta in misura proporzionale del 3%, ritenendo che il provvedimento giudiziario contenesse una condanna al pagamento di somme. La sentenza civile presupposta aveva condannato una banca a restituire a una società somme indebitamente percepite per interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e anatocismo, e aveva altresì accolto una domanda riconvenzionale della banca condannando la società al pagamento di interessi moratori. La CTR aveva confermato l'annullamento parziale dell'avviso, reputando applicabile l'imposta proporzionale solo al capo relativo agli interessi moratori e l'imposta fissa al capo di condanna restitutoria verso la banca. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 324 c.p.c. e delle norme del processo tributario, per asserita violazione del giudicato interno e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 37 e dell'art. 8, lett. b), del D.P.R. n. 131/1986, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la sentenza dovesse essere tassata in misura proporzionale.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, osservando che le considerazioni della CTR sul preteso vizio di motivazione dell'avviso erano meramente incidentali. Ha respinto il secondo motivo, qualificandolo come inammissibile e comunque infondato: ha ribadito che i provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, anche se accompagnati da condanna alla restituzione di denaro o beni, sono soggetti a imposta di registro in misura fissa ex art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986; la tassazione proporzionale ex lett. b) riguarda invece le condanne al pagamento o alla consegna fondate su un contratto valido, non la ripetizione di indebito derivante da titolo nullo o parzialmente nullo. Nel caso concreto la condanna in favore della società era restitutoria e trovava causa in un titolo parzialmente nullo, sicché corretta era l'imposta fissa. Nessuna statuizione sulle spese per mancata tempestiva costituzione dei contribuenti.

Norme richiamate

  • art. 37 D.P.R. n. 131/1986

    Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti a imposta di registro.

  • art. 8, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 131/1986

    Prevede l'imposta proporzionale del 3% per i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni, ma presuppone un titolo negoziale fisiologicamente valido.

  • art. 8, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 131/1986

    Stabilisce l'imposta in misura fissa per i provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, anche se portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto.

  • nota II all'art. 8, tariffa parte prima, D.P.R. n. 131/1986

    Esclude l'imposta proporzionale per la parte in cui i provvedimenti di cui alla lett. b) dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.

  • art. 40 D.P.R. n. 131/1986

    Il principio di alternatività IVA/registro non si applica alla ripetizione di indebito oggettivo conseguente a nullità dell'atto.

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    La nullità può riguardare singole clausole del contratto, con sopravvivenza del resto del regolamento negoziale e applicazione della tassazione in misura fissa al capo restitutorio.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Richiamati come parametri interpretativi, ma la Corte ha risolto la questione sulla base della qualificazione giuridica del contenuto della sentenza e della disciplina fiscale applicabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al giudicato interno dedotto dall'Ufficio.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2

    Richiamato nel motivo relativo al processo tributario.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 50

    Richiamato nel motivo relativo al processo tributario.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 54, comma 2

    Richiamato nel motivo relativo al processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Censura veicolante la violazione di legge proposta con i motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la tassazione va individuata in base al contenuto sostanziale del provvedimento giudiziario: se la decisione dichiara la nullità o pronuncia l'annullamento di un atto, la condanna restitutoria accessoria è attratta nella tassazione in misura fissa.
  • L'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 ha carattere speciale e di stretta interpretazione rispetto alla disciplina generale della condanna al pagamento di somme di cui alla lett. b).
  • La tassazione proporzionale presuppone una condanna che si innesti su un titolo negoziale valido o fisiologicamente efficace; non si applica alla mera ripetizione di indebito derivante da nullità, anche parziale, del titolo.
  • Il principio di alternatività IVA/registro non opera automaticamente quando il pagamento disposto dal giudice ha natura restitutoria e trae origine dalla caducazione del titolo.
  • La nullità parziale di singole clausole contrattuali non impedisce l'applicazione dell'imposta fissa al capo della sentenza che ne accerta la caducazione e condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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