Cassazione Penale, Ordinanza n. 28985/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna pronunciata in appello per il delitto di evasione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva condannato per evasione. Con il ricorso ha censurato il giudizio di responsabilità, l'accertamento del dolo, la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. e la ritenuta insussistenza della circostanza di cui all'art. 385, comma 4, c.p. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché in gran parte riproduttivi di doglianze già esaminate nei gradi di merito, diretti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto; inoltre, la questione relativa alla circostanza di cui all'art. 385, comma 4, c.p. non risultava specificamente dedotta in appello ed era comunque generica rispetto alla motivazione impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice per il delitto di evasione, oggetto della condanna confermata in appello.
art. 385, comma 4, c.p.
Circostanza invocata dal ricorrente; la Corte ha rilevato che non era stata specificamente dedotta in appello e che, comunque, la censura era generica.
art. 54 c.p.
Scriminante dello stato di necessità invocata nel ricorso; la Corte non ne ha esaminato nel merito la fondatezza, reputando inammissibili le censure.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate nei gradi di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Le questioni nuove o non specificamente dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che la loro deducibilità emerga dagli atti e dalla decisione impugnata.
- La doglianza che invochi una circostanza o una scriminante deve essere specifica e correlata alla motivazione di merito; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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