Cassazione Civile, Ordinanza n. 34470/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatori)
La controversia
La controversia nasce dall'operazione, avviata nel 2005, con cui due coniugi incaricarono un geometra di procurare l'acquisto di terreni in Valtellina e di curare, in forza di mandato, l'intera costruzione di una villa per uso vacanziero. Conclusi i lavori e consegnato il rendiconto, i mandanti agirono in sede civile chiedendo: restituzione di somme indebitamente percepite nell'acquisto dei terreni; rendiconto del mandato e restituzione delle somme non giustificate; risarcimento per vizi e difetti delle opere. Il professionista si oppose eccependo prescrizione/decadenza sulla domanda relativa ai vizi, contestando nel merito le domande e proponendo domanda riconvenzionale per compensi professionali. In primo grado fu accolta in parte la domanda di rendiconto e di arricchimento senza causa, con condanna al pagamento di una somma molto elevata; in appello la condanna fu ridotta. In Cassazione il professionista propose otto motivi: (1) difetto di interesse ad agire e asserito dolo processuale nella domanda di rendiconto; (2) illiceità/erronea qualificazione dei negozi e dei pagamenti 'in nero' con richiamo all'art. 1343 c.c.; (3) errore di percezione ex art. 115 c.p.c. su estratti conto e rendiconto; (4) illegittima ammissione di documenti nuovi in appello ex art. 345 c.p.c.; (5) errata applicazione delle regole sul rendiconto ex artt. 1713, 263 e 264 c.p.c.; (6) mancata applicazione dell'approvazione tacita del rendiconto ex art. 1712, comma 2, c.c.; (7) violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; (8) erroneo accoglimento della domanda di arricchimento senza causa e violazione delle norme sulla simulazione del prezzo e sulla mancanza di rapporto obbligatorio con terzi. I coniugi resistettero con controricorso e proposero ricorso incidentale, lamentando soprattutto vizi processuali e probatori nella riduzione della somma dovuta a seguito della valutazione di documenti tardivamente prodotti e di accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, nonché l'uso di dichiarazioni e SAL come prova dei pagamenti in nero all'impresa esecutrice. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché le censure miravano in realtà a un nuovo giudizio sul merito e su accertamenti di fatto, non consentito in cassazione; inoltre le doglianze processuali non mostravano un'incidenza determinante sul decisum e, per il vizio motivazionale, mancava l'indicazione del fatto storico decisivo omesso. La Corte ha compensato le spese e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale del professionista sia il ricorso incidentale dei coniugi. Ha ritenuto che entrambe le impugnazioni chiedessero sostanzialmente una rivalutazione del merito, dei fatti e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che le censure ex art. 360 n. 3 c.p.c. non indicavano un reale contrasto tra la sentenza impugnata e le norme invocate, ma solo una diversa lettura delle risultanze istruttorie; quelle processuali non dimostravano un effetto decisivo sul contenuto della decisione; quelle ex art. 360 n. 5 c.p.c. non individuavano correttamente il fatto storico decisivo omesso. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; la censura è inammissibile se mira a rimettere in discussione il merito dell'accertamento compiuto dai giudici di merito
art. 1343 c.c.
richiamato per sostenere l'illiceità della causa di alcuni accordi; la Corte non entra nel merito della ricostruzione fattuale perché la censura è inammissibile
art. 115 c.p.c.
la dedotta violazione non può tradursi in una mera contestazione dell'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito
art. 345, comma 3, c.p.c.
la dedotta violazione in tema di nuovi documenti in appello è scrutinabile solo se si mostra l'incidenza decisiva della regola processuale sul decisum; altrimenti la doglianza resta meramente fattuale
art. 1713 c.c.
richiamato in tema di obbligo di rendiconto del mandatario; la censura che contesta la ricostruzione del rendiconto è di merito e non è scrutinabile in cassazione
art. 263 c.p.c.
invocato insieme ad altre norme sulla contestazione del rendiconto; la censura è stata ritenuta priva di specificità e sostanzialmente fattuale
art. 264 c.p.c.
come sopra, richiamato in relazione alla contestazione del rendiconto e ritenuto non decisivo ai fini della censura
art. 1712, comma 2, c.c.
l'approvazione del rendiconto per decorso del tempo presuppone che un rendiconto idoneo sia stato effettivamente reso; la doglianza è stata però reputata inammissibile perché presupponeva una diversa ricostruzione dei fatti
art. 2697 c.c.
l'onere della prova non può essere evocato per sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito
art. 1173 c.c.
richiamato nel motivo sull'arricchimento senza causa per contestare l'esistenza del rapporto obbligatorio; la questione è stata ritenuta inammissibile perché attiene alla ricostruzione fattuale
art. 1372, comma 2, c.c.
invocato per escludere effetti obbligatori verso soggetti non parte del negozio; la censura è stata ritenuta una diversa lettura del fatto
art. 1414, comma 2, c.c.
richiamato in tema di simulazione del prezzo nel rogito; la Corte non esamina il merito della simulazione dedotta perché la censura mira a una rivalutazione dei fatti
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti incidentali come garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa; la Corte non ravvisa un vizio processuale decisivo
art. 111 Cost.
richiamato per denunciare una decisione asseritamente a sorpresa; la Corte esclude l'invalidità processuale decisiva
art. 101, comma 2, c.p.c.
evocato in tema di contraddittorio e decisione a sorpresa; la Corte ritiene la doglianza inidonea a fondare cassazione
art. 153 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti incidentali in relazione alle preclusioni e al contraddittorio; non è ritenuto decisivo
art. 294, commi 2 e 3, c.p.c.
richiamato nel contesto della doglianza processuale sulla produzione documentale; la censura è dichiarata inammissibile
art. 356 c.p.c.
evocato in tema di appello e rinnovazione del contraddittorio; non incide sul decidere secondo la Corte
art. 74 disp. att. c.p.c.
invocato per contestare la modalità di produzione documentale; la censura è stata reputata inammissibile
art. 87 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle altre norme sul processo telematico e sulle produzioni; non rileva ai fini dell'accoglimento
art. 16-bis D.L. n. 179/2012
evocato per sostenere l'irritualità del deposito cartaceo; la Corte non ravvisa un vizio decisivo
art. 113 c.p.c.
richiamato per contestare la motivazione e l'applicazione del diritto; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità
art. 116 c.p.c.
invocato per criticare la valutazione delle prove; non può fondare una nuova rivalutazione del merito
art. 327 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale, ma senza dimostrazione di un concreto effetto sul decisum
art. 329 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale con riferimento al giudicato interno; la doglianza è inammissibile per difetto di specificità
art. 2721 c.c.
invocato per contestare l'uso di prove testimoniali su pagamenti in nero; la Corte non entra nel merito della valutazione istruttoria
art. 2726 c.c.
richiamato per sostenere l'inammissibilità di dichiarazioni utilizzate come prova; la censura resta di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge va dedotta mostrando l'erronea ricognizione della norma astratta, non solo una diversa ricostruzione del fatto concreto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio processuale è deducibile solo se si dimostra che ha inciso in modo determinante sul contenuto della decisione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il ricorrente deve indicare il fatto storico decisivo omesso, il dato da cui risulta, il momento della discussione e la decisività; non è sufficiente lamentare il mancato esame di singoli elementi istruttori
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato in relazione al requisito di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro di specificità nella deduzione del vizio motivazionale
art. 2697 c.c.
l'onere della prova non viene invertito in cassazione per effetto di una diversa lettura delle risultanze di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove: il ricorso deve denunciare errores in iudicando o in procedendo, non una diversa ricostruzione dei fatti.
- La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è ammissibilmente dedotta solo se il ricorrente indica l'errore nell'interpretazione o nell'applicazione della norma astratta; non basta opporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- La violazione di norme processuali è idonea a fondare cassazione solo se il vizio ha inciso in modo determinante sul contenuto della decisione impugnata.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico decisivo omesso, del dato da cui risulta, del momento di discussione e della sua decisività; non è sufficiente lamentare l'omesso esame di singoli elementi di prova.
- Le censure sull'obbligo di rendiconto, sull'approvazione del rendiconto e sulla ripartizione dell'onere della prova non sono scrutinabili in cassazione quando mirano soltanto a sovvertire l'apprezzamento di merito delle prove documentali e testimoniali.
- L'eventuale contestazione della tardività o irritualità di documenti prodotti in appello deve essere correlata a un concreto pregiudizio processuale e a un effetto decisivo sulla decisione, altrimenti resta doglianza inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34375/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34385/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34391/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34398/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34400/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34403/2023 del 11/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →