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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34470/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatori)

La controversia

La controversia nasce dall'operazione, avviata nel 2005, con cui due coniugi incaricarono un geometra di procurare l'acquisto di terreni in Valtellina e di curare, in forza di mandato, l'intera costruzione di una villa per uso vacanziero. Conclusi i lavori e consegnato il rendiconto, i mandanti agirono in sede civile chiedendo: restituzione di somme indebitamente percepite nell'acquisto dei terreni; rendiconto del mandato e restituzione delle somme non giustificate; risarcimento per vizi e difetti delle opere. Il professionista si oppose eccependo prescrizione/decadenza sulla domanda relativa ai vizi, contestando nel merito le domande e proponendo domanda riconvenzionale per compensi professionali. In primo grado fu accolta in parte la domanda di rendiconto e di arricchimento senza causa, con condanna al pagamento di una somma molto elevata; in appello la condanna fu ridotta. In Cassazione il professionista propose otto motivi: (1) difetto di interesse ad agire e asserito dolo processuale nella domanda di rendiconto; (2) illiceità/erronea qualificazione dei negozi e dei pagamenti 'in nero' con richiamo all'art. 1343 c.c.; (3) errore di percezione ex art. 115 c.p.c. su estratti conto e rendiconto; (4) illegittima ammissione di documenti nuovi in appello ex art. 345 c.p.c.; (5) errata applicazione delle regole sul rendiconto ex artt. 1713, 263 e 264 c.p.c.; (6) mancata applicazione dell'approvazione tacita del rendiconto ex art. 1712, comma 2, c.c.; (7) violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; (8) erroneo accoglimento della domanda di arricchimento senza causa e violazione delle norme sulla simulazione del prezzo e sulla mancanza di rapporto obbligatorio con terzi. I coniugi resistettero con controricorso e proposero ricorso incidentale, lamentando soprattutto vizi processuali e probatori nella riduzione della somma dovuta a seguito della valutazione di documenti tardivamente prodotti e di accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, nonché l'uso di dichiarazioni e SAL come prova dei pagamenti in nero all'impresa esecutrice. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché le censure miravano in realtà a un nuovo giudizio sul merito e su accertamenti di fatto, non consentito in cassazione; inoltre le doglianze processuali non mostravano un'incidenza determinante sul decisum e, per il vizio motivazionale, mancava l'indicazione del fatto storico decisivo omesso. La Corte ha compensato le spese e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale del professionista sia il ricorso incidentale dei coniugi. Ha ritenuto che entrambe le impugnazioni chiedessero sostanzialmente una rivalutazione del merito, dei fatti e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che le censure ex art. 360 n. 3 c.p.c. non indicavano un reale contrasto tra la sentenza impugnata e le norme invocate, ma solo una diversa lettura delle risultanze istruttorie; quelle processuali non dimostravano un effetto decisivo sul contenuto della decisione; quelle ex art. 360 n. 5 c.p.c. non individuavano correttamente il fatto storico decisivo omesso. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; la censura è inammissibile se mira a rimettere in discussione il merito dell'accertamento compiuto dai giudici di merito

  • art. 1343 c.c.

    richiamato per sostenere l'illiceità della causa di alcuni accordi; la Corte non entra nel merito della ricostruzione fattuale perché la censura è inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    la dedotta violazione non può tradursi in una mera contestazione dell'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    la dedotta violazione in tema di nuovi documenti in appello è scrutinabile solo se si mostra l'incidenza decisiva della regola processuale sul decisum; altrimenti la doglianza resta meramente fattuale

  • art. 1713 c.c.

    richiamato in tema di obbligo di rendiconto del mandatario; la censura che contesta la ricostruzione del rendiconto è di merito e non è scrutinabile in cassazione

  • art. 263 c.p.c.

    invocato insieme ad altre norme sulla contestazione del rendiconto; la censura è stata ritenuta priva di specificità e sostanzialmente fattuale

  • art. 264 c.p.c.

    come sopra, richiamato in relazione alla contestazione del rendiconto e ritenuto non decisivo ai fini della censura

  • art. 1712, comma 2, c.c.

    l'approvazione del rendiconto per decorso del tempo presuppone che un rendiconto idoneo sia stato effettivamente reso; la doglianza è stata però reputata inammissibile perché presupponeva una diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova non può essere evocato per sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito

  • art. 1173 c.c.

    richiamato nel motivo sull'arricchimento senza causa per contestare l'esistenza del rapporto obbligatorio; la questione è stata ritenuta inammissibile perché attiene alla ricostruzione fattuale

  • art. 1372, comma 2, c.c.

    invocato per escludere effetti obbligatori verso soggetti non parte del negozio; la censura è stata ritenuta una diversa lettura del fatto

  • art. 1414, comma 2, c.c.

    richiamato in tema di simulazione del prezzo nel rogito; la Corte non esamina il merito della simulazione dedotta perché la censura mira a una rivalutazione dei fatti

  • art. 24 Cost.

    invocato dai ricorrenti incidentali come garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa; la Corte non ravvisa un vizio processuale decisivo

  • art. 111 Cost.

    richiamato per denunciare una decisione asseritamente a sorpresa; la Corte esclude l'invalidità processuale decisiva

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    evocato in tema di contraddittorio e decisione a sorpresa; la Corte ritiene la doglianza inidonea a fondare cassazione

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali in relazione alle preclusioni e al contraddittorio; non è ritenuto decisivo

  • art. 294, commi 2 e 3, c.p.c.

    richiamato nel contesto della doglianza processuale sulla produzione documentale; la censura è dichiarata inammissibile

  • art. 356 c.p.c.

    evocato in tema di appello e rinnovazione del contraddittorio; non incide sul decidere secondo la Corte

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    invocato per contestare la modalità di produzione documentale; la censura è stata reputata inammissibile

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle altre norme sul processo telematico e sulle produzioni; non rileva ai fini dell'accoglimento

  • art. 16-bis D.L. n. 179/2012

    evocato per sostenere l'irritualità del deposito cartaceo; la Corte non ravvisa un vizio decisivo

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato per contestare la motivazione e l'applicazione del diritto; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per criticare la valutazione delle prove; non può fondare una nuova rivalutazione del merito

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma senza dimostrazione di un concreto effetto sul decisum

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale con riferimento al giudicato interno; la doglianza è inammissibile per difetto di specificità

  • art. 2721 c.c.

    invocato per contestare l'uso di prove testimoniali su pagamenti in nero; la Corte non entra nel merito della valutazione istruttoria

  • art. 2726 c.c.

    richiamato per sostenere l'inammissibilità di dichiarazioni utilizzate come prova; la censura resta di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge va dedotta mostrando l'erronea ricognizione della norma astratta, non solo una diversa ricostruzione del fatto concreto

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio processuale è deducibile solo se si dimostra che ha inciso in modo determinante sul contenuto della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare il fatto storico decisivo omesso, il dato da cui risulta, il momento della discussione e la decisività; non è sufficiente lamentare il mancato esame di singoli elementi istruttori

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro di specificità nella deduzione del vizio motivazionale

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova non viene invertito in cassazione per effetto di una diversa lettura delle risultanze di merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove: il ricorso deve denunciare errores in iudicando o in procedendo, non una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è ammissibilmente dedotta solo se il ricorrente indica l'errore nell'interpretazione o nell'applicazione della norma astratta; non basta opporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
  • La violazione di norme processuali è idonea a fondare cassazione solo se il vizio ha inciso in modo determinante sul contenuto della decisione impugnata.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico decisivo omesso, del dato da cui risulta, del momento di discussione e della sua decisività; non è sufficiente lamentare l'omesso esame di singoli elementi di prova.
  • Le censure sull'obbligo di rendiconto, sull'approvazione del rendiconto e sulla ripartizione dell'onere della prova non sono scrutinabili in cassazione quando mirano soltanto a sovvertire l'apprezzamento di merito delle prove documentali e testimoniali.
  • L'eventuale contestazione della tardività o irritualità di documenti prodotti in appello deve essere correlata a un concreto pregiudizio processuale e a un effetto decisivo sulla decisione, altrimenti resta doglianza inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMandatoArricchimento senza causaImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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