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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40241/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di ulteriori trenta giorni di liberazione anticipata per semestre (in base alla legge di conversione 21/02/2014 n.10 del D.L. 23/12/2013 n.146, che estende a 75 giorni la riduzione per semestre) relativamente al periodo 16/02/2010-31/12/2015. Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza perché, nel cumulo in esecuzione, il Vitale stava espiano pena anche per reati ostativi indicati dall'art. 4-bis legge 26/07/1975 n.354, per i quali il beneficio non spetta. La difesa ha contestato la imputazione dei periodi di pena sostenendo che in caso di cumulo misto la parte di pena scontata andrebbe imputata prima ai reati non ostativi e quindi il beneficio sarebbe applicabile al periodo richiesto.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto pacifica l'impossibilità di applicazione dell'estensione a 75 giorni ai condannati per i reati ostativi richiamati dall'art. 4-bis. Ha confermato il principio consolidato secondo cui, nel cumulo materiale di pene concorrenti, va intesa come scontata per prima la pena relativa al reato più grave/ostativo; applicando tale regola è risultato che, durante il periodo oggetto della richiesta, il ricorrente stava scontando pena riferibile a reati ostativi e quindi non aveva titolo per il beneficio. Ha inoltre respinto la questione di contrasto con l'art. 3 Cost., richiamando precedenti di legittimità che hanno già dichiarato fondata la diversa disciplina per i reati ostativi.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 23 dicembre 2013 n.146, convertito con legge 21 febbraio 2014 n.10, art.4

    art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n.146, poi legge di conversione 21/02/2014 n.10

    Ha aumentato a 75 giorni per semestre la liberazione anticipata prevista dall'art.54 legge 26/07/1975 n.354, ma la legge di conversione ha espressamente escluso dall'estensione i condannati per i delitti previsti dall'art.4-bis della legge penitenziaria

  • Legge 26 luglio 1975 n.354 (Ordinamento penitenziario), artt.54 e 4-bis

    art. 54 e art. 4-bis L. 26/07/1975 n.354

    L'art.54 disciplina la liberazione anticipata; l'art.4-bis elenca reati ostativi per i quali non sono ammessi alcuni benefici penitenziari

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Questione di legittimità ex art.606 c.1 lett. b) usata per dedurre violazione di legge in cassazione

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Il ricorso basato su presunta violazione del principio di uguaglianza (art.3) e sui limiti della responsabilità penale (art.27) è stato ritenuto infondato alla luce dei precedenti che ammettono limiti differenziati per reati di particolare pericolosità

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez.1, n.28141 del 18/06/2021 (Festa); Sez.1, n.6817 del 28/10/2015; Sez.1, n.34073 del 27/06/2014 (Panno); Sez.1, n.1650 del 22/12/2014 (Mollace)

    Consolidato orientamento secondo cui, nel cumulo materiale di pene, si considera scontata prima la pena relativa al reato più grave/ostativo; inoltre i precedenti hanno già respinto obiezioni di incostituzionalità sulla esclusione degli ostativi dall'estensione del beneficio

Massime di principio

  • Se nel cumulo di pene sono presenti reati ostativi (art.4-bis L.354/1975), i periodi di pena devono essere imputati prioritariamente alle condanne più gravi/ostative, rendendo inapplicabili benefici collegati al periodo in cui si sta espiando pena per reati ostativi
  • L'estensione della liberazione anticipata a 75 giorni per semestre prevista dal D.L. 23/12/2013 n.146 (conv. L.10/2014) non opera per i condannati per i reati elencati dall'art.4-bis; la legge di conversione lo ha chiarito espressamente
  • In caso di cumulo misto, chi domanda benefici deve dimostrare che, nel periodo considerato, la pena effettivamente in esecuzione è riferibile a reati non ostativi; la mera richiesta formale senza prova dell'imputazione temporale della pena difficilmente riesce
  • Le eccezioni di illegittimità costituzionale relative alla diversa disciplina per reati ostativi sono normalmente respinte alla Corte di cassazione sulla base di precedenti che riconoscono la legittimità di limiti speciali per reati di particolare pericolosità
  • In fase di impugnazione è necessario proporre argomentazioni e probatorie specifiche che mettano in discussione l'imputazione temporale della pena nei singoli periodi di detenzione, evitando deduzioni meramente assertive

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