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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7070/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nei procedimenti di esecuzione: il legittimo impedimento del difensore, anche per concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduce violazione del diritto alla difesa per aver tenuto l'udienza camerale nonostante la richiesta di rinvio del difensore di fiducia per legittimo impedimento professionale; il Tribunale aveva ritenuto non indispensabile la presenza del difensore di fiducia e aveva proceduto con difensore d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norma di legittimità invocata per i motivi di cassazione: contestazione di violazione di legge e di vizio di motivazione/omessa applicazione delle norme processuali relative alla tutela del diritto di difesa.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto alla disciplina della nomina e sostituzione del difensore; utilizzato dalla difesa per sostenere la mancata garanzia del diritto di difesa.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle norme sul difensore e alle eventuali ipotesi di sostituzione/nomina d'ufficio; presente nel motivo di ricorso come quadro normativo collegato alla tutela del diritto di difesa.

  • art. 420-ter cod. proc. pen. (in particolare comma 5)

    Interpretazione decisiva: il comma 5 si applica anche nel procedimento di esecuzione e stabilisce che il legittimo impedimento del difensore, inclusa la concomitanza di impegno professionale, è causa di rinvio dell'udienza; la Corte lo considera vincolante anche per udienze camerali/executivis.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di esecuzione l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. trova applicazione: il legittimo impedimento del difensore è causa di rinvio, anche se l'udienza è camerale o in executivis.
  • La presenza di un difensore d'ufficio non elimina automaticamente il diritto alla partecipazione del difensore di fiducia: la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia deve essere valutata e, se fondata, accolta.
  • Se il Tribunale respinge indebitamente una richiesta di rinvio motivata da legittimo impedimento del difensore e procede all'udienza, tale decisione può determinare l'annullamento per violazione del diritto alla difesa in sede di Cassazione.
  • Per ottenere un rinvio va documentato tempestivamente l'impedimento e formulata la richiesta di rinvio; il Giudice deve motivare adeguatamente se ritiene che la presenza del difensore di fiducia non sia indispensabile.
  • In caso di annullamento e rinvio, il giudice di merito dovrà riesaminare la decisione (ad es. revoca del beneficio) con piena partecipazione del difensore di fiducia o valutando correttamente l'eventuale sostituzione, evitando pregiudizio al diritto di difesa.

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