Ordinanza n. 1607/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva accolto il ricorso contro la revoca di un'asta pubblica
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello cautelare contro la sentenza del TAR Salerno che aveva ritenuto illegittima la revoca di un'asta pubblica. Secondo la ricostruzione del TAR, non ricorrevano i presupposti della revoca previsti dall'art. 21-quinquies l. 241/1990, consistenti in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel mutamento non prevedibile della situazione di fatto o in una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Il potere esercitato dal Comune era stato invece ritenuto fondato sull'esistenza di vizi genetici di legittimità degli atti, qualificati come erroneità, difetto di presupposto e difetto di istruttoria, tali da imporre l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990. L'appellante ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e sospeso l'esecutività della sentenza del TAR, riservando l'approfondimento delle questioni alla fase di merito. In particolare, ha ritenuto che non potesse escludersi che l'incongruità del valore posto a base d'asta fosse, già di per sé, idonea a giustificare l'esercizio del potere di revoca, in ragione della necessità di una diversa valutazione dell'interesse pubblico, senza esprimere una decisione definitiva sulla qualificazione del potere esercitato dal Comune. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato il pregiudizio per l'interesse collettivo derivante dall'assegnazione a un privato di beni del patrimonio pubblico non adeguatamente valorizzati. È stata fissata l'udienza di merito e le spese sono state compensate in ragione della particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare; la disposizione è richiamata quale base processuale della domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
art. 21-quinquies l. 241/1990
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario
Il Consiglio di Stato ha ritenuto non escludibile, in sede cautelare, che l'incongruità del valore posto a base d'asta potesse giustificare una revoca, quale espressione di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il TAR aveva ritenuto che la presenza di vizi genetici di legittimità imponesse l'annullamento d'ufficio anziché la revoca; il Consiglio di Stato ha lasciato tale qualificazione da approfondire nel merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'incongruità del valore posto a base d'asta può essere ritenuta, almeno in astratto, idonea a giustificare la revoca della procedura quando evidenzi una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ferma la verifica definitiva nel giudizio di merito.
- La distinzione tra revoca per sopravvenienze o nuova valutazione dell'interesse pubblico e annullamento d'ufficio per vizi genetici di legittimità richiede una valutazione concreta della causa effettiva dell'intervento amministrativo e non può essere definita in via meramente nominalistica.
- Ai fini del periculum in mora, può assumere rilievo il pregiudizio all'interesse collettivo derivante dall'assegnazione di beni del patrimonio pubblico a condizioni economiche non adeguatamente valorizzate.
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