Sentenza del 04/11/2016 n. 5687 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CANONE DI LEASING - Maxicanone - Leasing di imbarcazione - Abuso del diritto - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguardava la scelta di acquisire un'unità da diporto tramite leasing anziché mediante compravendita. L'Amministrazione riteneva anomali alcuni elementi del contratto, in particolare l'elevato maxicanone, la durata e il valore di riscatto, ipotizzando che la combinazione di tali clausole integrasse un abuso del diritto. La decisione ha invece ritenuto che il maxicanone avesse una funzione di garanzia, coerente con l'elevato valore dell'imbarcazione e con il rischio di danneggiamento del bene.
La decisione
È stata esclusa la sussistenza dell'abuso del diritto. La scelta del leasing nautico rientra nell'autonomia privata e non può essere considerata abusiva solo perché le condizioni contrattuali risultano atipiche rispetto ad altri settori, come il leasing immobiliare. L'elevato maxicanone, insieme alla durata e alle altre clausole, è stato ritenuto funzionale a ridurre il rischio creditizio del finanziatore, poiché il leasing di un'unità da diporto presenta rischi maggiori rispetto ad altre forme di leasing.
Massime di principio
- La scelta di utilizzare il leasing anziché la compravendita non costituisce di per sé abuso del diritto, anche quando l'operazione comporti vantaggi fiscali o finanziari.
- L'anomalia di singole clausole contrattuali deve essere valutata in relazione alla natura del bene, ai rischi dell'operazione e alla funzione economica complessiva del contratto.
- Un maxicanone elevato può avere una concreta funzione di garanzia e di riduzione del rischio per il finanziatore, soprattutto quando il bene ha valore elevato o presenta rischi significativi di danneggiamento.
- Per contestare validamente un abuso del diritto non è sufficiente dimostrare che la struttura contrattuale sia diversa da quella normalmente utilizzata in altri comparti: occorre provare l'assenza di valide ragioni economiche e l'uso distorto dello strumento giuridico.
- L'autonomia negoziale delle parti tutela la scelta di condizioni contrattuali atipiche quando queste risultano coerenti con la funzione economica dell'operazione e con la gestione dei rischi.
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