Cassazione Penale, Sentenza n. 51232/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che confermava la custodia cautelare. Francesco contesta la gravità indiziaria rispetto ai capi C19) e C20) (detenzione, porto e ricettazione armi) e la partecipazione associativa ai sensi dell'art. 416-bis c.p., nonché la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari; deduce che le prove sono basate su dichiarazioni generiche di collaboratori, su elementi de relato e su circostanze compatibili con attività lecite (lavoro a Roma, recupero di generi alimentari). Fabio contesta la gravità indiziaria in relazione alla tentata estorsione (capo B) e alla partecipazione associativa (capo A), sostenendo che le intercettazioni non lo identificano con certezza, che l'intervento contestato è successivo alla prima richiesta estorsiva e che le immagini e altri elementi non provano un suo contributo materiale o consapevole.
La decisione
Per Francesco: la Corte dichiara il ricorso inammissibile e conferma la decisione del Tribunale: resta la gravità indiziaria sia per la partecipazione associativa (art. 416-bis) sia per i reati connessi alle armi (C19 e C20). La Corte ritiene decisive le immagini di videosorveglianza (recupero e consegna del borsone con armi) e le altre emergenze (distribuzione generi durante la pandemia, contiguità al gruppo) per confermare l'intraneità e l'attualità delle esigenze cautelari. Per Fabio: la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli perché la motivazione del riesame è carente su punti chiave: mancano argomentazioni sufficienti sull'identificazione certa del soggetto nelle intercettazioni, il nesso materiale tra la sua condotta e la prima veicolazione della richiesta estorsiva è insoddisfacente e non è provato un contributo materiale o consapevole alla tentata estorsione. Di conseguenza la censura sulla sussistenza delle esigenze cautelari è assorbita e si impone nuovo esame.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
L'art. 416-bis (associazione mafiosa) è stato richiamato come titolo associativo provvisorio: la Corte valuta la 'intraneità' sulla base di indizi concreti (partecipazione a snodi operativi come la custodia/consegna di armi e attività di controllo territoriale quali distribuzioni e contiguità ai sodali), ritenendo compatibile con la presunzione di continuità dell'azione mafiosa la possibilità di esigenze cautelari anche oltre la data ultima formale della contestazione.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla competenza per il nuovo giudizio dopo l'annullamento: rinvio al Tribunale competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p., cioè la Corte ha disposto che il riesame sia effettuato dal giudice competente per legge.
Massime di principio
- La gravità indiziaria può poggiare su elementi materiali (es. filmati, recupero/gestione armi) assai più solidi delle sole dichiarazioni: prove filmate che mostrano partecipazione attiva consolidano l'assunto accusatorio.
- Per le intercettazioni è essenziale che il giudice motivi con precisione l'identificazione del soggetto (citazione nominale, riconoscimento vocale, riscontri oggettivi come descrizioni fisiche o immagini): senza questa motivazione le captazioni hanno valore indiziario debole.
- La mera presenza in un luogo frequentato da affiliati non basta a provare l'intraneità associativa se non è accompagnata da un contributo concreto e consapevole (azioni, compiti, gestione di beni o esecuzione di attività illecite).
- La continuità dell'attività associativa può essere presunta oltre la data formale della contestazione quando emergano indizi di persistenza del dominio territoriale del gruppo; la difesa deve provare il recesso con elementi concreti per contrastare tale presunzione.
- Se la motivazione del giudice è carente su punti decisivi (identificazione nelle intercettazioni, nesso temporale e materiale tra condotta e reato) il rimedio è l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio cautelare, non la conferma automatica della misura.
- In sede di riesame cautelare il giudice deve esaminare e rispondere alle obiezioni difensive in modo puntuale: argomentazioni generiche di contrasto non sono sufficienti a scalfire indizi basati su prove materiali solide.
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