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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51232/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che confermava la custodia cautelare. Francesco contesta la gravità indiziaria rispetto ai capi C19) e C20) (detenzione, porto e ricettazione armi) e la partecipazione associativa ai sensi dell'art. 416-bis c.p., nonché la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari; deduce che le prove sono basate su dichiarazioni generiche di collaboratori, su elementi de relato e su circostanze compatibili con attività lecite (lavoro a Roma, recupero di generi alimentari). Fabio contesta la gravità indiziaria in relazione alla tentata estorsione (capo B) e alla partecipazione associativa (capo A), sostenendo che le intercettazioni non lo identificano con certezza, che l'intervento contestato è successivo alla prima richiesta estorsiva e che le immagini e altri elementi non provano un suo contributo materiale o consapevole.

La decisione

Per Francesco: la Corte dichiara il ricorso inammissibile e conferma la decisione del Tribunale: resta la gravità indiziaria sia per la partecipazione associativa (art. 416-bis) sia per i reati connessi alle armi (C19 e C20). La Corte ritiene decisive le immagini di videosorveglianza (recupero e consegna del borsone con armi) e le altre emergenze (distribuzione generi durante la pandemia, contiguità al gruppo) per confermare l'intraneità e l'attualità delle esigenze cautelari. Per Fabio: la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli perché la motivazione del riesame è carente su punti chiave: mancano argomentazioni sufficienti sull'identificazione certa del soggetto nelle intercettazioni, il nesso materiale tra la sua condotta e la prima veicolazione della richiesta estorsiva è insoddisfacente e non è provato un contributo materiale o consapevole alla tentata estorsione. Di conseguenza la censura sulla sussistenza delle esigenze cautelari è assorbita e si impone nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'art. 416-bis (associazione mafiosa) è stato richiamato come titolo associativo provvisorio: la Corte valuta la 'intraneità' sulla base di indizi concreti (partecipazione a snodi operativi come la custodia/consegna di armi e attività di controllo territoriale quali distribuzioni e contiguità ai sodali), ritenendo compatibile con la presunzione di continuità dell'azione mafiosa la possibilità di esigenze cautelari anche oltre la data ultima formale della contestazione.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla competenza per il nuovo giudizio dopo l'annullamento: rinvio al Tribunale competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p., cioè la Corte ha disposto che il riesame sia effettuato dal giudice competente per legge.

Massime di principio

  • La gravità indiziaria può poggiare su elementi materiali (es. filmati, recupero/gestione armi) assai più solidi delle sole dichiarazioni: prove filmate che mostrano partecipazione attiva consolidano l'assunto accusatorio.
  • Per le intercettazioni è essenziale che il giudice motivi con precisione l'identificazione del soggetto (citazione nominale, riconoscimento vocale, riscontri oggettivi come descrizioni fisiche o immagini): senza questa motivazione le captazioni hanno valore indiziario debole.
  • La mera presenza in un luogo frequentato da affiliati non basta a provare l'intraneità associativa se non è accompagnata da un contributo concreto e consapevole (azioni, compiti, gestione di beni o esecuzione di attività illecite).
  • La continuità dell'attività associativa può essere presunta oltre la data formale della contestazione quando emergano indizi di persistenza del dominio territoriale del gruppo; la difesa deve provare il recesso con elementi concreti per contrastare tale presunzione.
  • Se la motivazione del giudice è carente su punti decisivi (identificazione nelle intercettazioni, nesso temporale e materiale tra condotta e reato) il rimedio è l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio cautelare, non la conferma automatica della misura.
  • In sede di riesame cautelare il giudice deve esaminare e rispondere alle obiezioni difensive in modo puntuale: argomentazioni generiche di contrasto non sono sufficienti a scalfire indizi basati su prove materiali solide.

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