Ordinanza n. 195/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 2955/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo fondato sul rischio di infiltrazione mafiosa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania, chiedendone la riforma e la concessione della tutela interinale. Dalla motivazione emerge che le deduzioni dell'appellante miravano a contestare il giudizio di rischio infiltrativo e l'esclusione delle misure di prevenzione collaborativa. Il Consiglio di Stato ha esaminato il gravame nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto che, allo stato della sommaria cognizione, le difese dell'appellante non fossero idonee a superare la tenuta complessiva del ragionamento inferenziale posto a fondamento del giudizio di rischio infiltrativo. Il compendio indiziario è stato ritenuto non trascurabile e prima facie idoneo a sostenere il giudizio di condizionabilità mafiosa, giustificando altresì l'esclusione delle misure di prevenzione collaborativa. Non sono stati ravvisati profili di fondatezza del gravame e, pertanto, è stata negata la tutela cautelare richiesta. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice d'appello valuta il gravame sulla base della sommaria cognizione propria della fase interinale e può confermare il diniego della tutela quando le deduzioni dell'appellante non scalfiscano il ragionamento inferenziale complessivo posto a fondamento del giudizio amministrativo di rischio infiltrativo.
- Un compendio indiziario non trascurabile, ritenuto prima facie idoneo a sostenere la condizionabilità mafiosa dell'impresa, giustifica in sede cautelare il mantenimento degli effetti dell'atto antimafia e l'esclusione delle misure di prevenzione collaborativa, quando le contestazioni dell'interessato non ne compromettano la tenuta complessiva.
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