Sentenza del 22/01/2020 n. 1298 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il reddito professionale dell'architetto per il 2004 fu rideterminato dall'Ufficio sulla base di indagini bancarie su conti correnti cointestati e in forza dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 come novellato dalla L. n. 311/2004. Il contribuente impugnò sostenendo che la novella del 2004 non potesse avere efficacia retroattiva e che, prima della modifica, la valenza probatoria delle risultanze bancarie si applicava solo ai redditi di impresa e non ai redditi professionali; inoltre contestava che la cointestazione dei conti escludesse la possibilità di pervenire a una chiara imputazione dei versamenti al reddito professionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla CTR per la Puglia in diversa composizione. La Corte ha richiamato il principio per cui le regole sulle prove per presunzioni sono norme di natura sostanziale e dunque non retroattive, ma ha inoltre chiarito che l'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 era già applicabile al reddito da lavoro autonomo e professionale anche prima della novella del 2004 (con riguardo ai versamenti su conto corrente). Ha indicato che la mera cointestazione non esclude automaticamente la rilevanza probatoria dei movimenti bancari e che l'Amministrazione può indagare anche conti intestati a terzi se ne risulta una connessione con il reddito del contribuente. La sentenza di merito è stata quindi ritenuta in contrasto con tali principi e rimandata per nuovo esame.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 32
La presunzione prevista è norma di natura sostanziale e, pur essendo stata novellata nel 2004, era già stata interpretata dalla giurisprudenza come applicabile anche ai redditi professionali (in relazione ai versamenti su conto corrente). La mera cointestazione non annulla automaticamente la valenza probatoria dei movimenti bancari se sussiste connessione con il contribuente.
L. n. 311/2004 (Finanziaria 2004), art. 1, comma 402, lett. a), n. 1
novellazione dell'art. 32 D.P.R. n. 600/1973
La Corte ricorda che le modifiche normative che incidono sulla regola delle presunzioni non possono essere applicate retroattivamente se la norma ha natura sostanziale; tuttavia l'applicazione pratica della presunzione a professionisti era già stata consolidata dalla giurisprudenza anteriore alla novella.
Art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova: le decisioni di merito devono motivare adeguatamente l'esclusione o l'applicazione della presunzione e l'attribuzione dell'onere probatorio.
Art. 11 preleggi
In tema di efficacia nel tempo delle norme, la Corte ribadisce che le regole sulle presunzioni sono sostanziali e pertanto non soggette ad applicazione retroattiva in modo da alterare situazioni già consolidate.
D.P.R. n. 633/1972, art. 51
Analogamente all'art. 32 del DPR 600/1973, autorizza l'Ufficio a compiere indagini su conti intestati a terzi se esiste fondato motivo di ritenere la connessione con il reddito del contribuente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 228/2014
Ha limitato l'equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale con riferimento ai prelevamenti, rafforzando la differenziazione nell'applicazione delle presunzioni per prelievi rispetto ai versamenti su conto.
Massime di principio
- Le regole probatorie fondate su presunzioni (come l'art. 32 DPR 600/1973) hanno natura sostanziale: non possono essere applicate retroattivamente per mutare situazioni pregresse senza chiara norma espressa.
- La giurisprudenza ha interpretato l'art. 32 come applicabile ai redditi da lavoro autonomo e professionale con riferimento ai versamenti su conti correnti anche prima della novella del 2004; pertanto l'Amministrazione può utilizzare risultanze bancarie per inferire reddito professionale se sussiste collegamento con il contribuente.
- La cointestazione del conto non esclude automaticamente la rilevanza probatoria dei movimenti: occorre valutare il nesso di connessione tra il conto e l'attività/operato del contribuente; la mera intestazione condivisa non crea un'immunità automatica.
- L'Ufficio può indagare su conti intestati a terzi quando emergano elementi che facciano ritenere la loro pertinenza rispetto al reddito del contribuente; il giudice deve motivare adeguatamente quando esclude tali accertamenti.
- In contenziosi simili, il contribuente può contestare sia la retroattività dell'eventuale novella sia la sufficiente motivazione circa il nesso tra movimenti bancari e reddito: l'esito dipende dall'accertamento del collegamento fattuale e dalla corretta qualificazione normativa della presunzione.
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