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Ordinanza

Ordinanza n. 2681/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio-Roma che aveva definito la controversia relativa all'istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio-Roma concernente la propria istanza di concessione della cittadinanza italiana e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti della sentenza impugnata. Il testo dell'ordinanza non specifica il contenuto dei singoli motivi di appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato che tali motivi dovranno essere esaminati compiutamente nella fase di merito, non essendo possibile definirne la fondatezza nella cognizione sommaria cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto necessario rinviare l'esame compiuto dei motivi di appello alla sede di merito. Quanto al periculum in mora, ha considerato recessive le esigenze cautelari dell'appellante, poiché ella non è impedita nella regolare permanenza sul territorio nazionale nelle more della decisione di merito e non sussiste un diritto a ottenere la cittadinanza italiana. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la trattazione della domanda cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, quando l'esame della fondatezza dei motivi richiede una valutazione compiuta incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare tale esame alla sede di merito.
  • Il periculum in mora è recessivo rispetto alle esigenze dell'amministrazione quando il richiedente la cittadinanza italiana può continuare a soggiornare regolarmente sul territorio nazionale nelle more della decisione di merito.
  • La cittadinanza italiana non costituisce un diritto suscettibile di essere ottenuto automaticamente dal richiedente; tale considerazione può incidere sul bilanciamento cautelare degli interessi.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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