Sentenza n. 280/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera della Giunta regionale siciliana n. 287 del 6 luglio 2023 e gli atti presupposti relativi all'approvazione della tariffa all'ingrosso di Siciliacque s.p.a. per il periodo 2016-2019 e all'aggiornamento biennale 2018-2019
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Assemblea territoriale idrica di Enna ha impugnato gli atti regionali di approvazione dell'articolazione tariffaria di Siciliacque s.p.a., del relativo piano economico-finanziario e del programma degli interventi. Il primo motivo era stato già respinto con la sentenza non definitiva n. 954/2024. Il terzo motivo prospettava l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della legge regionale siciliana n. 19/2015 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.; la questione è stata parzialmente dichiarata inammissibile e, quanto ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, non fondata dalla Corte costituzionale. Il secondo motivo contestava la determinazione di una tariffa al metro cubo asseritamente superiore ai parametri prescritti dall'ARERA, mediante rinvio alle considerazioni tecniche contenute nell'allegato n. 10 al ricorso. Siciliacque ha eccepito la genericità della censura e la sua etero-integrazione mediante un documento non notificato alle controparti; l'amministrazione regionale ha sostenuto che la tariffa era stata determinata secondo il metodo ARERA e sottoposta alla successiva approvazione dell'Autorità.
La decisione
Il TAR ha preso atto del rigetto del primo motivo già pronunciato con la sentenza non definitiva n. 954/2024 e ha rigettato il terzo motivo in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2025. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità: il ricorso non indicava quali specifiche disposizioni o parametri delle delibere ARERA sarebbero stati violati. Il contenuto della censura era ricavabile soltanto da un allegato tecnico anonimo, non sottoscritto, privo dell'indicazione dell'autore e non notificato alle controparti. Il Collegio ha ribadito che i motivi di ricorso devono essere autosufficienti e autonomamente comprensibili dalla lettura dell'atto processuale, non potendo il requisito di specificità essere assolto mediante il mero rinvio a perizie o relazioni tecniche di parte. Ha inoltre rilevato il carattere generico della relazione e la circostanza che l'ARERA non si era ancora pronunciata sulla tariffa. Il ricorso è stato quindi dichiarato parzialmente inammissibile e rigettato per il resto. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
L'onere di indicazione specifica dei motivi di ricorso
I motivi devono essere specifici, autosufficienti e autonomamente comprensibili mediante la lettura del ricorso; il requisito non può essere soddisfatto mediante il mero rinvio al contenuto di perizie o relazioni tecniche di parte.
art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, l.r. Sicilia n. 19/2015
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni relative al comma 1-quinquies e non fondate quelle relative ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
art. 117, comma 2, lett. e) e s), Cost.
Parametri costituzionali invocati per contestare la disciplina regionale in materia di risorse idriche e tariffazione; la Corte costituzionale ha escluso la fondatezza delle questioni relative ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater e dichiarato inammissibile quella relativa al comma 1-quinquies.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso amministrativo deve indicare specificamente la disposizione o il parametro asseritamente violato e deve essere autosufficiente, ossia autonomamente comprensibile dalla lettura dell'atto processuale.
- Il requisito di specificità dei motivi non può essere assolto mediante il mero rinvio a una perizia o relazione tecnica di parte, soprattutto quando il documento non è sottoscritto, non indica l'autore, è generico e non è stato notificato alle controparti.
- Un documento tecnico allegato al ricorso non può integrare successivamente la motivazione del motivo quando il ricorso, considerato autonomamente, non consente di individuare la concreta censura dedotta.
- La sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale che dichiara non fondata la questione sollevata dal giudice amministrativo impone a quest'ultimo di definire il motivo basato su quella questione in senso conforme alla decisione costituzionale.
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