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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25529/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti chiedevano la revoca della confisca estesa disposta nel procedimento penale a carico di RAO Giovanni, limitatamente agli immobili formalmente intestati a loro, sulla base del fatto che in una procedura di prevenzione patrimoniale definitiva la Corte d'appello aveva riconosciuto la proporzione tra redditi e valore degli immobili e aveva restituito i beni. Il GIP adito aveva rigettato l'istanza ritenendo prevalente l'accertamento penale sulla sproporzione e la mancanza di legittimazione delle titolari apparenti a contestare i presupposti della confisca oltre la dimostrazione della titolarità effettiva. Le ricorrenti impugnavano per omessa o carente motivazione e per non aver valutato la decisione definitiva di prevenzione che negava la sproporzione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Messina (diversa persona fisica). La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione deve consentire ai terzi che non hanno partecipato al giudizio di cognizione di valorizzare, in sede di incidente di esecuzione, non solo la loro effettiva titolarità del bene ma anche elementi relativi alla fittizietà dell'intestazione e ai presupposti della confisca (in particolare la sproporzione), specialmente se esiste una decisione definitiva in altra sede che nega la sproporzione; ha rimarcato il principio di effettività della tutela giurisdizionale e la necessità di un contraddittorio adeguato. La Corte ha precisato che il terzo non può comunque contestare la responsabilità penale dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Disciplina della confisca estesa; la sentenza riguarda l'applicazione di tale misura ai beni formalmente intestati a terzi e la possibilità di contestare i presupposti della misura in sede di esecuzione

  • art. 104-bis disposizioni attuative cod. proc. pen. (comma I quinquies)

    Norma richiamata nella ricostruzione della riforma che ha rafforzato la posizione dei terzi e previsto, nei processi futuri, la citazione del terzo nel giudizio di cognizione; evidenzia la differenza tra procedimenti successivi alla riforma e situazioni in cui rimane l'incidente di esecuzione

  • Legge n. 161 del 17/10/2017

    Novellazione del quadro normativo sulla confisca estesa e sulla tutela dei terzi; la Corte la usa per spiegare il quadro sistematico e la ragione per garantire maggiore effettività della tutela del terzo

  • art. 606, comma 1, lett. b, c, e, cod. proc. pen.

    Norme sulle doglianze in cassazione: vizio di motivazione e violazione di legge come mezzi di impugnazione usati nel ricorso

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (giurisprudenza Corte EDU richiamata)

    Richiamo ai principi convenzionali di tutela della proprietà e di effettività della tutela giurisdizionale; giustifica la necessità di un contraddittorio adeguato per il terzo leso dall'ablazione del diritto di proprietà

Massime di principio

  • Il terzo formalmente titolare di beni confiscati, pur non potendo contestare la responsabilità penale dell'imputato, può in sede di incidente di esecuzione non solo dimostrare la titolarità effettiva del bene ma anche contestare la fittizietà dell'intestazione quando tale contestazione influisce sui presupposti della confisca
  • La prova della sproporzione tra redditi leciti e valore degli investimenti è un elemento che il giudice dell'esecuzione deve valutare e non può essere automaticamente ritenuto prevalente l'accertamento penale in difetto di contraddittorio per il terzo
  • Una decisione definitiva assunta in sede di prevenzione che riconsegni i beni ai formali intestatari rappresenta un elemento rilevante che il giudice dell'esecuzione deve confrontare con la ricostruzione patrimoniale fatta in sede penale
  • Il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela impongono che il terzo abbia possibilità reale di esporre e provare le proprie argomentazioni in sede esecutiva, soprattutto quando non è stato parte nel giudizio di cognizione
  • Il terzo non è legittimato a sollevare questioni sul merito della colpevolezza dell'imputato o sulla sua pericolosità sociale; la sua azione è limitata agli aspetti patrimoniali e di titolarità sostanziale del bene
  • Se il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza senza adeguata motivazione o senza valutare la possibile inconciliabilità tra decisioni definitive, la decisione può essere annullata in sede di legittimità e rinviata per nuovo esame

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