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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18901/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna il decreto che ha disposto lo scioglimento della comunione relativa a un immobile confiscato (61,54% a favore dello Stato, 38,46% intestato alla Tummolo) e ha rigettato la sua istanza di acquisto della quota confiscata. Denuncia: 1) violazione di legge perché il Tribunale ha adottato un "decreto" e non un'"ordinanza" (art. 666, comma 6 c.p.p. richiamato dall'art. 48, comma 7-ter d.lgs. 159/2011); 2) violazione e carenza/contraddittorietà di motivazione in relazione all'art. 48 d.lgs. 159/2011, poiché il Tribunale ha ritenuto non assegnabile la quota confiscata per il rischio di una successiva revoca ex comma 15 a causa della continuativa destinazione dell'immobile all'abitazione del figlio (Costantino Gifa) e del suo nucleo familiare.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto irrilevante il nomen iuris del provvedimento (decreto vs ordinanza) poiché il provvedimento era articolato e adeguatamente motivato, non essendosi arrecato pregiudizio al diritto di difesa. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione del Tribunale che ha ritenuto probabile il protrarsi dell'uso dell'immobile da parte del soggetto collegato al proposto, con conseguente rischio di revoca ai sensi dell'art. 48, comma 15 d.lgs. 159/2011. Inoltre la proposta di acquisto della Tummolo è ostacolata dall'art. 48, comma 5 (come modificato dall'art. 36 del dl. n. 113/2018 conv. L. n. 132/2018) che vieta la vendita dei beni confiscati a favore del "proposto" o di soggetti indicati (tra cui coniugi, parenti e affini entro il terzo grado e conviventi). Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 48 d.lgs. n. 159/2011, comma 15

    "quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento"

    La norma autorizza la revoca dell'assegnazione/destinazione se, dopo il trasferimento, i beni rientrano nella disponibilità o nel controllo del soggetto sottoposto a confisca; il Tribunale ha applicato questa previsione ritenendo probabile il rischio di rientro per la continua abitazione del figlio.

  • art. 48 d.lgs. n. 159/2011, comma 5 (come modificato dall'art. 36 dl. n. 113/2018 conv. L. n. 132/2018)

    "vieta che la vendita dei beni confiscati avvenga in favore del 'proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto', di soggetti condannati, ... nonché 'dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi'"

    La modifica ha introdotto un divieto preventivo di vendere beni confiscati a favore del proposto, dell'eventuale proprietario all'adozione della misura e di stretti congiunti o conviventi, con lo scopo di prevenire il rischio di reinfiltrazione da parte della criminalità; la Corte ha ritenuto che tale divieto impedisca l'assegnazione alla Tummolo.

  • art. 666, comma 6 c.p.p. richiamato dall'art. 48, comma 7-ter d.lgs. n. 159/2011

    Riferimento normativo utilizzato dalla ricorrente per contestare la forma del provvedimento (decreto vs ordinanza). La Corte ha ritenuto che, purché il provvedimento sia motivato e non sia arrecato pregiudizio, il nomen iuris non influisce sulla validità.

  • art. 125 c.p.p.

    "le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità"; "i decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prevista dalla legge"

    La Corte ha applicato questo principio per affermare che ciò che conta è la presenza di una motivazione sufficiente; la corretta qualificazione formale del provvedimento è irrilevante se la motivazione è presente e consente il contraddittorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali: la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese a carico del ricorrente stesso.

Massime di principio

  • In casi di beni confiscati, la possibilità di acquistare è limitata non solo da rischi di revoca successiva (art. 48, comma 15) ma anche da divieti preventivi (comma 5 modificato): chi è "proposto", proprietario all'adozione della misura, coniugi, parenti entro il terzo grado o conviventi possono essere esclusi dall'acquisto.
  • La continuità della destinazione del bene all'uso da parte di soggetti legati al proposto (es. figli conviventi) costituisce motivo fondato per il rifiuto di assegnazione o vendita, perché crea un concreto rischio di reintegro della disponibilità nel soggetto sottoposto a confisca e quindi di revoca.
  • Sotto il profilo formale, il nomen iuris del provvedimento (decreto vs ordinanza) è secondario rispetto alla sostanza: è decisiva l'effettiva motivazione; l'assenza di pregiudizio al diritto di difesa rende irrilevante l'errata qualificazione formale.
  • Chi intende proporre acquisti o offerte su beni confiscati deve dimostrare chiaramente di non rientrare nelle categorie vietate e adottare misure concrete che interrompano ogni collegamento pratico con il soggetto sottoposto a confisca (es. garanzie, clausole di non coabitazione, prova di reale indipendenza economica e di fatto).
  • È essenziale verificare la normativa vigente al momento del provvedimento: modifiche legislative (es. dl. 113/2018 conv. L.132/2018) possono introdurre divieti preventivi che rendono inammissibili certe proposte anche se la motivazione di revoca post-assegnazione non è ancora operativa.

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