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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13080/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva che il periodo di custodia cautelare sofferto dal 22.9.1999 al 22.3.2000 (in un procedimento poi archiviato) venisse conteggiato quale "presofferto" in diminuzione della pena inflitta con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Firenze del 21.7.2014 per il reato associativo (416-bis). Il motivo sostenuto era che le iscrizioni a suo carico per lo stesso reato si sarebbero succedute senza soluzione di continuità dal 1998 al 2014, sicché la custodia cautelare patita nel 1999-2000 andrebbe imputata alla pena da eseguire (richiamando i commi 1 e 2 dell'art. 657 c.p.p.) e non esclusa per applicazione del comma 4. In sostanza il ricorrente deduceva violazione dell'art. 657 c.p.p. per aver escluso il computo del periodo di custodia cautelare.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p.: il periodo di custodia oggetto della domanda è riferito a un procedimento archiviato e non può essere computato alla pena irrogata in un diverso processo se la custodia è anteriore alla commissione del reato per il quale si deve eseguire la pena. Inoltre, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nei reati permanenti (come l'associazione di tipo mafioso), non è possibile frazionare il reato in parti anteriori e posteriori alla custodia per rendere "fungibile" la detenzione senza titolo quando la permanenza del reato si estende oltre il periodo di carcerazione. Poiché non risulta alcuna riapertura delle indagini né un collegamento processuale che comprenda il periodo archiviato nella contestazione successiva, l'archiviazione del primo procedimento ha creato una cesura che impedisce l'imputazione di quel periodo alla pena del successivo procedimento. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Il comma 4 limita il computo della custodia cautelare o della pena espiata a quelle subite dopo la commissione del reato per il quale deve essere eseguita la pena; la fungibilità della custodia cautelare non può essere applicata per far rientrare periodi di detenzione anteriori se la commissione del reato da eseguire è successiva.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il delitto di associazione di tipo mafioso è qualificato come reato permanente: ha struttura unitaria e non si presta a essere frazionato in più reati anteriori e posteriori alla detenzione per fini di computo della pena.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    L'archiviazione impedisce la prosecuzione dell'azione penale per gli stessi fatti a meno che non intervenga l'autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414; in mancanza di tale provvedimento non è possibile ricondurre il periodo archiviato nella contestazione successiva.

Massime di principio

  • Il periodo di custodia cautelare patito in un procedimento poi archiviato non può essere automaticamente computato come "presofferto" in una successiva condanna per lo stesso reato, salvo che sia stata disposta la riapertura delle indagini o sussista chiaro collegamento processuale che includa quel periodo nella medesima contestazione.
  • Ai fini della detrazione della custodia cautelare, è determinante stabilire se la detenzione sia avvenuta dopo la commissione del reato per il quale va eseguita la pena: l'art. 657, comma 4, c.p.p. esclude il computo se la detenzione è anteriore alla commissione.
  • Per i reati permanenti (es. 416-bis) non è ammessa una scomposizione artificiosa del fatto per imputare la custodia cautelare a una parte successiva del reato; se la permanenza del reato si estende oltre il periodo di custodia, la detenzione non può essere considerata come "subita dopo" il reato.
  • La strategia difensiva per ottenere il computo della custodia cautelare deve documentare la continuità delle indagini/procedimenti o l'assenza di archiviazione; occorre produrre atti che dimostrino che il periodo di custodia è riconducibile al medesimo fatto poi sanzionato.
  • In caso di dubbi sulla temporalità delle contestazioni, è opportuno verificare formalmente l'esistenza di provvedimenti di archiviazione e di eventuali autorizzazioni alla riapertura delle indagini prima di chiedere la detrazione del presofferto.

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