Cassazione Penale, Sentenza n. 34723/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, soggetto senza fissa dimora già destinatario dal 31 agosto 2023 del divieto di rientrare per tre anni nel comune di Bologna e dell’ordine di fare ritorno nel comune di residenza in provincia di Catania, fu trovato nella notte del 4 gennaio 2024, alle ore 00.45, all’interno della stazione di Bologna, mentre si aggirava lungo un binario senza titolo di viaggio. Sottoposto a perquisizione, aveva occultata negli slip una chiave quadrata, in uso al personale ferroviario e idonea ad aprire porte o serrature di mezzi ferroviari. Il Tribunale di Bologna, in giudizio abbreviato, lo aveva assolto ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. dal reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ritenendo incerta la riconducibilità della chiave all’art. 707 c.p., e dal reato previsto dall’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, reputando non accertata la consapevolezza della presenza nel comune di Bologna. Il Procuratore generale ha dedotto, con due motivi congiunti, violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza avrebbe trascurato gli elementi degli atti investigativi, dai quali risultavano l’assenza di giustificazioni per la presenza in stazione, l’occultamento della chiave, i precedenti specifici e un precedente controllo in circostanze analoghe, nonché la conoscenza del divieto di ritorno. La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze processuali.
La decisione
La Corte ha premesso che, per le sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione per tutti i motivi previsti dall’art. 606 c.p.p., anche quando la sentenza sia stata emessa all’esito di giudizio abbreviato. Nel merito ha accolto congiuntamente i due motivi: il Tribunale aveva trascurato elementi investigativi obiettivi e contrapposto ad essi congetture, senza confrontarsi con la ricostruzione del controllo, con la perquisizione e con i verbali acquisiti. La valutazione d’incertezza circa la consapevolezza del divieto di ritorno era manifestamente illogica alla luce del precedente provvedimento questorile, emesso dopo un controllo analogo. Anche il dubbio sulla riconducibilità della chiave all’art. 707 c.p. non considerava che la norma ricomprende le chiavi genuine destinate ad aprire serrature e ometteva di valutare l’assenza di titolo per detenerla, la precedente denuncia per analoga trasgressione e l’occultamento della chiave. La sentenza assolutoria è stata annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 707 c.p.
Alla stregua delle emergenze del controllo manifestamente illogica risulta la ritenuta incertezza quanto alla consapevolezza in capo al Nicotra di trovarsi nel territorio del comune di Bologna in spregio del provvedimento questorile, emesso in conseguenza dell’accertamento di identica condotta, mentre l’assunto in ordine all’indimostrata riconducibilità della chiave alla previsione di cui all’art. 707 cod. pen., oblitera il dato letterale della norma, che include tra le condotte penalmente rilevanti l’ingiustificato possesso di chiavi genuine destinate ad aprire serrature, svalutando l’assenza in capo all’imputato di qualunque titolo per detenere la chiave sequestrata, in uso al personale ferroviario, la pregressa denuncia per analoga trasgressione, nonché le modalità di occultamento della chiave, in sé indicative del proposito di un uso per fini illeciti.
L’art. 707 c.p. comprende anche il possesso ingiustificato di chiavi genuine destinate ad aprire serrature; la valutazione della sussistenza del reato deve considerare, insieme alla natura della chiave, l’assenza di titolo per detenerla, le pregresse condotte analoghe e le modalità di occultamento, quali elementi rilevanti per l’uso illecito.
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Alla stregua delle emergenze del controllo manifestamente illogica risulta la ritenuta incertezza quanto alla consapevolezza in capo al Nicotra di trovarsi nel territorio del comune di Bologna in spregio del provvedimento questorile, emesso in conseguenza dell’accertamento di identica condotta.
La consapevolezza della violazione del divieto di ritorno deve essere valutata confrontando l’insieme delle circostanze del controllo e il precedente provvedimento emesso in seguito all’accertamento di una condotta analoga; è illogico affermare l’incertezza senza confrontarsi con tali elementi.
art. 593, comma 2, primo periodo, c.p.p.
In tal caso, come correttamente rilevato dal ricorrente, il ricorso per cassazione può essere proposto dal pubblico ministero per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
L’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento considerate dalla disposizione non preclude al pubblico ministero il ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi previsti dall’art. 606 c.p.p.
art. 606 c.p.p.
In tal caso, come correttamente rilevato dal ricorrente, il ricorso per cassazione può essere proposto dal pubblico ministero per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
Contro le sentenze di proscioglimento inappellabili indicate dalla decisione, il pubblico ministero può ricorrere per cassazione deducendo tutti i motivi contemplati dall’art. 606 c.p.p.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Con la sentenza in epigrafe, emessa in esito al giudizio abbreviato, il Tribunale di Bologna ha assolto, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., Angelo Nicotra dal reato di cui all’art. 707 cod. pen. perché il fatto non sussiste ed al reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il fatto non costituisce reato.
La norma è richiamata per descrivere la formula assolutoria pronunciata in primo grado; la Cassazione annulla tale sentenza per nuovo esame, senza decidere definitivamente sulla responsabilità.
art. 611, comma 1-bis, primo periodo, c.p.p.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendo pervenuta richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
La disposizione è indicata quale base procedurale per la trattazione scritta in assenza di richiesta di udienza pubblica.
Massime di principio
- Nel valutare il possesso ingiustificato di chiavi ai sensi dell’art. 707 c.p., la nozione rilevante comprende chiavi genuine destinate ad aprire serrature; la natura della chiave va esaminata insieme alla mancanza di un titolo per detenerla, alle modalità di occultamento e alle circostanze che possono indicare un uso illecito.
- La motivazione di una sentenza assolutoria è manifestamente illogica se trascura elementi investigativi obiettivi acquisiti al procedimento e vi contrappone congetture, senza confrontarsi con le risultanze documentali e con la ricostruzione concreta dei fatti.
- La consapevolezza della violazione di un divieto di ritorno deve essere valutata alla luce delle circostanze del controllo e del precedente provvedimento adottato in conseguenza di una condotta analoga; tali elementi non possono essere ignorati nel motivare un’assoluzione.
- Le sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, comprese quelle emesse all’esito del giudizio abbreviato, non sono appellabili dal pubblico ministero; contro di esse il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione per tutti i motivi previsti dall’art. 606 c.p.p.
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