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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02778/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di rimborso dell'IRAP versata da un avvocato per gli anni 2000-2003, fondata sull'assunto che la sua attività professionale fosse svolta senza autonoma organizzazione e quindi senza presupposto impositivo. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente otteneva in appello la riforma della decisione di primo grado favorevole all'Erario. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sul rimborso, per avere la CTR ritenuto tardiva l'eccezione di decadenza dal diritto al rimborso relativa all'anno 2000, mentre tale decadenza sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la CTR avrebbe prima affermato che non era chiaro se il professionista si avvalesse di personale dipendente e poi avrebbe valorizzato il pagamento di somme a terzi; 3) violazione delle norme sull'IRAP e dell'art. 2697 c.c., per non avere la CTR applicato correttamente il riparto dell'onere della prova, che nelle domande di rimborso grava sul contribuente, e per avere ritenuto irrilevanti elementi che l'Ufficio riteneva indicativi dell'uso di collaboratori non meramente esecutivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha affermato che la decadenza dal diritto al rimborso per mancata tempestiva presentazione dell'istanza è rilevabile d'ufficio, sicché non poteva essere considerata tardiva la relativa eccezione; inoltre, ha ritenuto che la motivazione della CTR non spiegasse adeguatamente su quali elementi si fondasse l'accertamento dell'insussistenza dell'autonoma organizzazione, essendo congetturale l'ipotesi dell'impiego part-time di un collaboratore e non chiarito il concreto rispetto dell'onere probatorio a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La decadenza dal diritto al rimborso per mancata presentazione dell'istanza entro il termine di legge è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché attiene a situazione non disponibile.

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato come norma che individua il presupposto IRAP, in rapporto alla nozione di autonoma organizzazione dell'attività professionale.

  • art. 3, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato insieme all'art. 2 del decreto IRAP nel quadro della dedotta violazione sulla debenza del tributo e sul presupposto impositivo.

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato a fondamento della censura di nullità per motivazione contraddittoria o insufficiente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per ribadire che, nelle controversie di rimborso, il contribuente deve provare l'insussistenza del presupposto impositivo.

Massime di principio

  • Nelle controversie di rimborso tributario, la decadenza dal diritto al rimborso per mancata tempestiva proposizione dell'istanza è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, perché inerente a un diritto non disponibile.
  • Quando il contribuente agisce per ottenere il rimborso di un'imposta ritenuta non dovuta, grava su di lui l'onere di provare l'insussistenza del presupposto impositivo.
  • La motivazione della sentenza di merito deve consentire di comprendere in modo puntuale il percorso logico-giuridico seguito per ritenere assolto l'onere probatorio e per trarre le conseguenze dalla prova raccolta; non è sufficiente un ragionamento congetturale o non esplicitato.
  • In materia di IRAP dei professionisti, l'accertamento dell'autonoma organizzazione richiede la verifica concreta dell'effettivo impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o di lavoro altrui non meramente esecutivo, secondo il criterio nomofilattico richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

Testo integrale

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