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Ordinanza

Ordinanza n. 1343/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione Quinta, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dal cittadino straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Le amministrazioni hanno proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. per la riforma dell’ordinanza del TAR Campania n. 557/2026, che aveva respinto la domanda cautelare del cittadino straniero. Dal testo non emergono né l’atto amministrativo sostanziale originariamente impugnato né gli specifici motivi di censura dedotti in appello. Risulta soltanto che la controversia riguarda una misura cautelare idonea a consentire all’appellato la prosecuzione dell’attività lavorativa fino alla decisione di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e ha confermato la misura cautelare disposta in primo grado. La decisione è stata adottata nel contemperamento dei contrapposti interessi, privilegiando la soluzione che consente al cittadino straniero appellato di proseguire l’attività lavorativa sino alla decisione di merito, fissata dal TAR per l’udienza pubblica del 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella decisione sull’appello cautelare, il giudice deve effettuare un bilanciamento concreto degli interessi contrapposti e può confermare la misura che assicuri la continuità dell’attività lavorativa del privato fino alla definizione del giudizio di merito.
  • La tutela cautelare può essere mantenuta sino alla decisione di merito quando risulti funzionale a preservare temporaneamente la posizione lavorativa dell’interessato, senza definire in via definitiva la controversia.
  • In presenza di giusti motivi, le spese della fase cautelare possono essere integralmente compensate tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePermesso di soggiorno
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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