Sentenza n. 4713/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della nota prot. n. nota. 0044980 del 11-11-2024 del Ministero del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Spagna, rigettando l'istanza da quest’ultima presentata ed acquisita al protocollo MIM n. 16181 del 24-04-2022; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo formativo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo denominato “Curso Superior en Atencion a las necesidades especificas de apoyo educativo”, conseguito presso un’università spagnola. Il Ministero aveva ritenuto ostativo il fatto che il titolo fosse un “titolo proprio” dell’università, non ufficiale nell’ordinamento scolastico spagnolo e, quindi, non abilitante né spendibile negli altri Stati. In via ulteriore, l’Amministrazione aveva comparato il percorso formativo spagnolo con quello italiano per la specializzazione sul sostegno, ritenendoli sostanzialmente diversi e caratterizzati da differenze incolmabili. La ricorrente ha dedotto plurime censure relative alla violazione della disciplina procedimentale, all’eccesso di potere e al contrasto con la normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. La questione centrale ha riguardato l’omessa o insufficiente valutazione concreta dell’intero percorso formativo, l’aprioristica rilevanza attribuita alla distinzione tra titolo ufficiale e titolo proprio, il difetto di istruttoria e di motivazione circa le differenze formative e la mancata considerazione della possibilità di colmare eventuali lacune mediante misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ministeriale, disponendo il riesame dell’istanza. Ha ritenuto illegittimo considerare automaticamente ostativa la natura di “titolo proprio” del titolo conseguito in Spagna. Richiamando i principi delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, il Collegio ha affermato che il Ministero deve valutare in concreto l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la comparabilità del percorso formativo con quello richiesto in Italia e, ove necessario, prevedendo misure compensative proporzionate ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il raffronto effettuato dal Ministero è stato ritenuto apodittico e scarsamente motivato: non spiegava adeguatamente perché le differenze tra i programmi non potessero essere colmate mediante ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, considerato che anche la formazione estera appariva incentrata sugli alunni con bisogni educativi speciali. Il TAR ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui, anche quando la direttiva 2005/36/CE non trovi applicazione, gli Stati membri devono procedere a una valutazione comparativa dell’insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienze pertinenti rispetto alle qualifiche richieste dalla normativa nazionale, nell’ambito degli artt. 45 o 49 TFUE. Sebbene tali disposizioni non impongano di riconoscere un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d’origine, lo Stato ospitante può tenerne conto nella valutazione comparativa. Le spese di giudizio sono state compensate per la presenza di contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2005/36/CE, applicata all’istanza di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero.
direttiva 2005/36/CE
Impone una valutazione concreta della formazione acquisita e consente l’adozione di misure compensative proporzionate quando sussistano differenze tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Costituisce la base per l’adozione di misure compensative, quali formazione aggiuntiva, tirocinio o laboratorio, volte a colmare eventuali differenze formative.
art. 45 TFUE
Tutela la libera circolazione dei lavoratori e, anche fuori dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, impone una valutazione comparativa dei titoli, delle certificazioni e dell’esperienza pertinente.
art. 49 TFUE
Tutela la libertà di stabilimento e concorre a fondare l’obbligo di esaminare comparativamente le qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro.
l. 4 agosto 1977, n. 517
Richiamata con riguardo alla funzione dell’insegnante di sostegno, destinata a favorire l’integrazione degli alunni con disabilità mediante interventi individualizzati.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione non può respingere l’istanza sulla sola base della qualificazione del titolo come “titolo proprio” o titolo non ufficiale, ma deve valutare concretamente l’insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite.
- La valutazione comparativa della formazione estera deve essere sorretta da istruttoria adeguata e motivazione puntuale sulle effettive differenze rispetto alla formazione nazionale; non è sufficiente affermare in modo apodittico la radicale diversità dei percorsi.
- Quando emergano lacune o differenze tra la formazione estera e quella nazionale, l’amministrazione deve verificare previamente se esse possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate, quali formazione aggiuntiva, tirocinio o laboratorio, prima di negare il riconoscimento.
- Anche quando la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono alle autorità dello Stato ospitante di prendere in considerazione l’insieme dei titoli e dell’esperienza pertinente e di confrontarli con le qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
- Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono di riconoscere un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d’origine, ma consentono e impongono comunque di tenerne conto nell’ambito della valutazione comparativa della formazione e dell’esperienza dell’interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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