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Sentenza

Sentenza n. 803/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero alla costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza n. 419/2024 del Tribunale ordinario di Treviso, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione l’11 dicembre 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore del docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, mediante accredito di € 1.000,00, secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 28 novembre 2016 e dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale, il ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha verificato preliminarmente la sussistenza delle condizioni per il giudizio di ottemperanza previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di € 1.000,00. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l’esecuzione del titolo giudiziale e ha adottato le misure sostitutive necessarie.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È richiamato quale presupposto processuale del giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Il TAR ne richiama l’applicabilità ai fini della verifica delle condizioni per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Individua la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, che il Ministero è stato condannato a costituire in esecuzione della sentenza civile.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Stabilisce le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle quali l’Amministrazione deve attenersi nell’esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’Amministrazione e risulti ineseguito, purché siano soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla disciplina applicabile all’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Accertata l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di un titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine perentorio e fissare contestualmente le modalità di intervento di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o direttore generale dell’Amministrazione debitrice, anche con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi; quando esercita funzioni commissariali in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione, non spetta alcun compenso specifico.
  • L’esecuzione di una sentenza che riconosca a un docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione richiede la costituzione della Carta e l’accredito dell’importo stabilito dal titolo giudiziale, secondo le modalità previste dalla normativa di settore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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