Sentenza del 23/11/2018 n. 30350 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava due profili relativi all'IVA del 2003: la detrazione dell'IVA su fatture emesse da F. C. a.r.l., ritenute generiche e non sufficientemente riferibili alle prestazioni svolte per la contribuente; e la mancata inclusione nella base imponibile IVA delle ritenute a garanzia del 5% trattenute sui pagamenti relativi a stati di avanzamento lavori. L'Agenzia sosteneva inoltre che la CTR avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di dimostrare l'indeducibilità dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo dell'Agenzia: le fatture, integrate dalla documentazione acquisita durante la verifica fiscale, consentivano di collegare le prestazioni all'attività della cooperativa e l'Amministrazione non aveva fornito elementi sufficienti per negare la detrazione. È stato invece accolto il secondo motivo: le ritenute a garanzia indicate nelle fatture relative ai SAL dovevano essere incluse nella base imponibile IVA, poiché l'operazione si considera effettuata, per l'importo fatturato, alla data della fattura, anche se il pagamento della somma è differito allo svincolo della garanzia. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente a questo punto e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della società solo con riferimento alla ripresa relativa alle fatture contestate per genericità. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2697
L'onere della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa fiscale grava sull'Amministrazione quando il contribuente dispone di una fattura formalmente regolare e l'Ufficio intende contestare l'inerenza o l'effettività dell'operazione. Tuttavia, il contribuente deve fornire elementi integrativi quando la fattura non contiene indicazioni sufficienti o l'Amministrazione contesta specificamente il diritto alla detrazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Se anteriormente [...] sia stata emessa fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.
L'emissione della fattura anticipa il momento di effettuazione dell'operazione e rende esigibile l'IVA relativamente all'intero importo fatturato, anche quando una parte del corrispettivo è soggetta a pagamento differito o a ritenuta a garanzia.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 13
La base imponibile IVA comprende il corrispettivo complessivo dell'operazione. Le somme trattenute a garanzia, se comprese nell'importo fatturato relativo ai lavori, concorrono alla base imponibile senza dover attendere il successivo svincolo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
La fattura deve contenere indicazioni sufficientemente precise sulla natura, quantità e qualità delle prestazioni. Una fattura formalmente regolare beneficia di una presunzione di veridicità, ma la riferibilità e l'inerenza possono essere dimostrate anche mediante documentazione complementare.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 219 e 226
La fattura deve indicare l'entità e la natura dei servizi e la data della prestazione; documenti integrativi possono concorrere a chiarire il contenuto della fattura, purché vi sia un collegamento specifico e inequivocabile con essa.
Codice di procedura civile, art. 384
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Una fattura non deve necessariamente descrivere ogni dettaglio dell'operazione se il suo contenuto può essere integrato, in modo coerente e verificabile, da contratti, delibere, SAL, verbali e altra documentazione aziendale.
- Quando l'Amministrazione contesta l'inerenza o l'effettività di costi documentati da fatture regolari, deve fornire elementi concreti a sostegno della contestazione; il contribuente deve però collaborare dimostrando il collegamento tra prestazione e attività esercitata.
- Ai fini IVA, se una somma è inclusa nella fattura, l'imposta diviene normalmente esigibile sull'intero importo fatturato, anche quando una quota è trattenuta dal committente come garanzia e sarà pagata solo in un momento successivo.
- Le ritenute contrattuali a garanzia nei contratti di appalto non sono automaticamente escluse dalla base imponibile IVA: occorre verificare se siano state comprese nell'importo fatturato e se rappresentino una componente del corrispettivo.
- La soccombenza reciproca può comportare la compensazione integrale delle spese processuali, anche quando ciascuna parte ottiene l'accoglimento solo di una parte delle proprie pretese.
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