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Sentenza

Sentenza n. 185/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 403/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.09.2023, notificata in data 09.10.2024;

Giustizia amministrativa202501042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 403/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 12 marzo 2024 e notificata al Ministero il 9 ottobre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati nel giudizio presupposto. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione presso la sede reale del Ministero e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e l'importo spettante secondo il titolo giudiziale. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato disposto anche l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a. per la verifica del rispetto dei termini processuali dimidiati nel giudizio camerale.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 73, comma 1, c.p.a. in relazione ai termini processuali dimidiati applicabili al giudizio.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato ritenuto integrato e consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile l'azione quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia decorso inutilmente il termine previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • L'amministrazione è tenuta a dare integrale e tempestiva esecuzione al giudicato secondo il contenuto conformativo e satisfattivo risultante dal titolo, senza che la mancata costituzione in giudizio possa impedire l'accertamento dell'inadempimento quando dagli atti non risulti l'avvenuta esecuzione.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'intervento sostitutivo all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della decisione e al pagamento delle somme ancora dovute, entro il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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