Sentenza del 30/12/2019 n. 34599 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni 2003-2006, sostenendo che i terreni non fossero edificabili e, in ogni caso, fossero destinati a coltivazioni agricole. In Cassazione hanno inoltre contestato la legittimazione processuale del Comune per asserita mancata produzione della delibera autorizzativa della Giunta, la carenza di motivazione degli avvisi, la qualificazione urbanistica delle aree come edificabili nonostante la destinazione a verde pubblico e i vincoli cimiteriali, nonché la determinazione uniforme del valore dei terreni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il sindaco abbia istituzionalmente la rappresentanza processuale del Comune e possa conferire la procura senza autorizzazione della Giunta, salvo diversa previsione statutaria, che i contribuenti non hanno adeguatamente dimostrato. Ha giudicato sufficientemente motivati gli avvisi, poiché indicavano per ciascun mappale la natura edificabile e il valore unitario. Ha confermato che la qualificazione edificabile risultante dal PRG è sufficiente ai fini ICI, anche se destinazioni a verde, vincoli o difficoltà edificatorie possono incidere sul valore venale concreto. La contestazione sul valore è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito. I ricorrenti sono stati condannati a pagare al Comune 5.000 euro per spese processuali, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
La Corte ha esaminato le censure relative alla mancata pronuncia, alla violazione dell'onere della prova e agli altri errori di diritto dedotti dai contribuenti.
Art. 2697 c.c.
I contribuenti sostenevano che il Comune non avesse provato validamente la propria volontà di proporre appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)
Nozione di area fabbricabile ai fini ICI
L'edificabilità dell'area si desume dalla qualificazione urbanistica contenuta nel piano regolatore adottato dal Comune, anche se la concreta edificabilità può essere limitata.
D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. n. 248 del 2005
Interpretazione autentica della nozione di area fabbricabile
La norma conferma la rilevanza della qualificazione urbanistica dell'area ai fini della base imponibile ICI.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito dalla L. n. 248 del 2006
Interpretazione autentica della nozione di area edificabile
La qualificazione dell'area nel PRG prevale sulla sua utilizzazione agricola di fatto; le limitazioni concrete incidono principalmente sul valore venale.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17; D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
Massime di principio
- Ai fini ICI e, in linea generale, dei tributi immobiliari, un'area qualificata come edificabile dal PRG è normalmente imponibile sulla base del valore venale, anche se utilizzata di fatto per coltivazioni agricole.
- La destinazione a verde pubblico, la presenza di vincoli urbanistici o le difficoltà concrete di edificazione non escludono automaticamente l'edificabilità fiscale: devono essere valutate per determinare una riduzione del valore venale effettivo.
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, inclusi natura edificabile, identificazione dell'immobile e valore unitario, così da contestare sia l'esistenza sia l'ammontare dell'imposta.
- La rappresentanza processuale del Comune spetta normalmente al sindaco e non richiede una specifica autorizzazione della Giunta, salvo che lo statuto comunale disponga diversamente; chi contesta tale potere deve dimostrare concretamente la necessità e la mancanza dell'autorizzazione.
- La Corte di cassazione non può riesaminare liberamente la valutazione economica compiuta dai giudici di merito: la contestazione del valore deve essere formulata evidenziando uno specifico vizio giuridico o motivazionale, non una semplice diversa valutazione dei fatti.
- In caso di rigetto integrale del ricorso, il contribuente soccombente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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