Sentenza n. 343/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a – del provvedimento prot. n. 78864 del 14.10.2025, successivamente notificato, con il quale il Comune di Avellino: - ha accertato una presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 260 del 13.05.2025, adottata ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001; - ha irrogato la sanzione pecuniaria, ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001; - ha avvisato che “l’accertamento di inottemperanza alla ingiunzione a demolire … costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari”; b – ove e per quanto occorra, dell’ordinanza di demolizione n. 260/2025; c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione, irrogazione della sanzione pecuniaria e avviso degli effetti acquisitivi e traslativi dell'accertamento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'atto comunale del 14 ottobre 2025, con cui era stata accertata la presunta inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 260 del 13 maggio 2025, irrogata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e comunicato che l'accertamento avrebbe costituito titolo per l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari. È stata impugnata anche l'originaria ordinanza di demolizione. La ricorrente aveva presentato una SCIA in sanatoria il 4 agosto 2025; tale iniziativa era stata dichiarata inefficace dalla pubblica amministrazione con nota del 14 ottobre 2025, contestualmente al rigetto dell'istanza di sanatoria. Il ricorso è stato notificato il 22 gennaio 2026. Il giudizio verteva quindi, da un lato, sulla tempestività dell'impugnazione dell'ordinanza di demolizione e, dall'altro, sulla legittimità dell'accertamento di inottemperanza adottato nello stesso contesto temporale del diniego di sanatoria.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha dichiarato manifestamente irricevibile l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione, perché la ricorrente ne aveva avuto conoscenza almeno dal 4 agosto 2025, quando aveva presentato la SCIA in sanatoria, mentre il ricorso è stato notificato solo il 22 gennaio 2026. Ha invece accolto la domanda relativa all'accertamento di inottemperanza e ha annullato l'atto comunale del 14 ottobre 2025. Il giudice ha applicato il principio secondo cui, quando la domanda di sanatoria viene respinta, il termine di 90 giorni per l'esecuzione spontanea della demolizione decorre nuovamente dalla conoscenza del diniego. Il privato che abbia esercitato la facoltà di chiedere l'accertamento di conformità non può essere privato dell'intero termine per adeguarsi all'ordine demolitorio ed evitare le conseguenze dell'inottemperanza. Poiché la sanzione e l'accertamento erano stati adottati contestualmente al rigetto della sanatoria, non era ancora decorso il nuovo termine di 90 giorni; l'accertamento di inottemperanza risultava pertanto illegittimo. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Disciplina gli effetti dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, compreso l'accertamento cui sono collegati l'immissione in possesso e la trascrizione; nel caso concreto l'accertamento è stato annullato perché intervenuto prima della decorrenza del nuovo termine per l'esecuzione spontanea.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Prevede la sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione; la relativa irrogazione non può intervenire prima che sia decorso il termine di 90 giorni nuovamente decorrente dalla conoscenza del diniego di sanatoria.
Massime di principio
- Quando il destinatario di un'ordinanza di demolizione presenta una domanda di accertamento di conformità o altra istanza di sanatoria, in caso di successivo rigetto il termine di 90 giorni per l'esecuzione spontanea della demolizione decorre nuovamente dalla conoscenza del diniego.
- L'esercizio della facoltà legale di chiedere la sanatoria non può ritorcersi contro l'interessato privandolo del termine integrale per adeguarsi all'ordine demolitorio dopo la decisione negativa sulla domanda.
- L'accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione e le conseguenze sanzionatorie e acquisitive connesse sono illegittimi se adottati contestualmente al diniego di sanatoria, prima che sia decorso il nuovo termine di 90 giorni per la demolizione spontanea.
- La conoscenza dell'ordinanza di demolizione, desumibile dalla presentazione di una domanda di sanatoria riferita all'intervento contestato, fa decorrere il termine per impugnarla; l'impugnazione proposta oltre tale termine è irricevibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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