Cassazione Penale, Sentenza n. 29087/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000 per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2012 e 2013. I motivi di ricorso includevano: 1) violazione degli artt. 192 e 507 c.p.p. per l'assunzione anticipata della testimonianza del teste Falconieri e nullità o inutilizzabilità di tale prova; 2) inattendibilità della testimonianza per sopraggiunto oblio e genericità delle dichiarazioni; 3) censura della valutazione delle prove di merito (irreperibilità del coimputato Dardir, inverosimiglianza della cessione quote, effettiva partecipazione gestionale dei ricorrenti, superamento della soglia di punibilità per l'anno 2012); 4) eccezione di prescrizione ritenendo che il termine massimo fosse di cinque anni e non sei, con conseguente estinzione del reato; 5) censura del diniego della sospensione condizionale della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per D'Angeli e Lorenzo, con riferimento a precedenti penali ormai depenalizzati o estinti.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di cassazione ha ritenuto: - l'anticipata assunzione della testimonianza ex art. 507 c.p.p. e la mancata osservanza della sequenza procedurale costituivano al più una irregolarità non soggetta a sanzione di nullità e non comportavano inutilizzabilità della prova; - le doglianze sull'attendibilità del teste erano generiche e prive di un'analisi critica comparata con la motivazione di merito; - le contestazioni sulla valutazione complessiva delle prove e sui fatti di merito erano inammissibili in cassazione perché miravano ad una riconsiderazione dei fatti e della valutazione delle fonti probatorie, cosa non consentita in sede di legittimità; - l'interpretazione dell'art. 17 d.lgs. 74/2000 che incrementa il termine di prescrizione riferendosi all'art. 157 c.p. è corretta: il termine ordinario di sei anni per i delitti è elevato di un terzo per i reati tributari, con possibili ulteriori allungamenti per atti interruttivi (in concreto il termine utile non era decorso); - le censure relative al trattamento sanzionatorio non potevano essere sollevate in cassazione poiché non erano state adeguatamente dedotte in appello; - conseguentemente i ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Alla dichiarazione di inammissibilità sono state aggregate le spese e il versamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Il reato contestato è l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; la Corte ha confermato che gli elementi posti a fondamento dell'obbligo dichiarativo e della sua violazione sono stati adeguatamente accertati in fatto dai giudici di merito
art. 507 cod. proc. pen.
ordinanza di integrazione probatoria
L'assunzione di una testimonianza ai sensi di tale norma in un momento diverso da quello indicato (anticipata rispetto alla conclusione dell'acquisizione delle prove) costituisce una irregolarità procedurale e non una nullità o un'inutilizzabilità automatica della prova
art. 192 cod. proc. pen.
I rilievi relativi alla valutazione e comparazione delle prove devono essere specifici: la cassazione non ammette censure generiche volte a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie
art. 157 cod. pen.
Costituisce il termine ordinario di prescrizione per i delitti (sei anni) cui si riferisce, ai fini del calcolo della prescrizione per i reati tributari, l'aumento previsto dall'art. 17 d.lgs. 74/2000
art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000
Incrementa di un terzo il termine di prescrizione per i reati tributari previsti dagli artt. 2-10 d.lgs. 74/2000, riferendosi esplicitamente al termine ordinario di cui all'art. 157 c.p.
art. 161 cod. pen.
Gli atti interruttivi della prescrizione possono incrementare il termine effettivo (la Corte ha considerato gli atti interruttivi presenti nel calcolo della prescrizione)
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che le questioni relative al trattamento sanzionatorio non erano state dedotte in appello e pertanto non potevano essere utilmente sollevate in cassazione
art. 460, quinto comma, cod. proc. pen.
Norma sulle impugnazioni; la Corte ha richiamato il principio che questioni non oggetto di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione
art. 32, primo comma, n. 2), d.P.R. n. 600 del 1973
Consente, ai fini dell'accertamento IVA, di ricostruire ricavi attraverso operazioni bancarie e prelevamenti; la Corte ha ritenuto legittimo il calcolo operato in tal senso, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 10/2023
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamata dalla giurisprudenza per dire che l'irregolarità procedurale non sempre comporta nullità di ordine generale; la mancata osservanza dell'ordine di assunzione delle prove non è immediatamente sanzionata con nullità
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso: onere delle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- L'anticipata assunzione di una testimonianza rispetto all'ordine formale delle prove è, di per sé, una irregolarità ma non determina la nullità o l'inutilizzabilità automatica della prova; occorre dimostrare un concreto pregiudizio processuale
- In cassazione le censure generiche o meramente ricostruttive dei fatti sono inammissibili: la Corte non riconsidera la valutazione delle fonti di prova operata dai giudici di merito se non emergono vizi motivazionali specifici e non equivoci
- Per i reati tributari l'aumento del termine di prescrizione previsto dall'art. 17 d.lgs. 74/2000 si applica sul termine ordinario di cui all'art. 157 c.p.; vanno inoltre considerati eventuali atti interruttivi che allungano il termine
- Le questioni inerenti al trattamento sanzionatorio (riconoscimento delle attenuanti, sospensione condizionale) devono essere tempestivamente e specificamente dedotte in appello per poter essere poi esaminate in cassazione
- Contestare l'attendibilità di una testimonianza richiede argomentazione puntuale e confronto critico con la motivazione di merito; mere affermazioni di oblio o genericità non sono sufficienti
- L'accertamento della veste di amministratore di fatto si fonda su un giudizio motivato su indici plurimi e concreti (quote, deleghe, operazioni sui conti, gestione quotidiana): la semplice contestazione di questi elementi senza specifici elementi nuovi è inidonea in sede di legittimità
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