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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36038/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato è stato condannato per ricettazione di una bicicletta elettrica. In cassazione la difesa ha sollevato due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'identificazione e il possesso della bicicletta (si censura che il rinvenimento nella camera da letto e le dichiarazioni dei genitori non dimostrerebbero la responsabilità e che non vi sarebbe certezza sul riconoscimento del bene); (2) vizio di motivazione per la mancata riconoscimento dell'ipotesi lieve di ricettazione (attenuante), data la presenza di precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi: i motivi erano ripetitivi e aspecifici, non rispettando i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 in relazione all'art. 591 c.p.p.; inoltre, trattandosi di "doppia conforme", le sentenze di merito costituiscono un corpo decisionale congiunto. Sul merito la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato: il possesso della chiave di riserva della batteria è risultato decisivo per l'identificazione del bene, il ritrovamento nella stanza dell'imputato e l'assenza di plausibili giustificazioni legittimano la valutazione di responsabilità, e i precedenti dell'imputato giustificano il diniego dell'attenuante. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    art. 610 comma 5 e 611 comma 1-bise

    Regolano la trattazione in camera di consiglio senza richiesta di trattazione orale: la decisione è stata adottata senza presenza delle parti per mancanza di istanza di trattazione orale nei termini.

  • art. 606, comma 1, lett. b, c ed e c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per formulare i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi generici e non idonei a soddisfare i requisiti di specificità.

  • art. 125 c.p.p.

    Citata nel ricorso come norma la cui violazione si lamenta; dalla sentenza emerge che la Corte non ha ritenuto fondata la censura di illegittimità in relazione alla motivazione probatoria.

  • art. 648 c.p.

    Norma sostanziale del codice penale che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato alla luce della disponibilità della chiave e del possesso del veicolo.

  • art. 581, lett. c) in relazione all'art. 591, lett. c) c.p.p.

    art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiesti per la specificità delle censure in cassazione: la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse privo della specificità prescritta, essendo ripetitivo e aspecifico rispetto ai motivi già svolti in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per la condanna alle spese e, avendo ravvisato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, per la comminazione di una sanzione pecuniaria (euro 3.000) a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono rispettare i requisiti di specificità previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p.: censure generiche o ripetitive sono dichiarate inammissibili.
  • In presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello concordi), la Corte di Cassazione è meno incline a riesaminare criticamente la valutazione di fatto, salvo questioni di diritto chiaramente circostanziate.
  • Elementi di contesto e di fatto (es. ritrovamento del bene nella stanza dell'imputato, disponibilità della chiave di riserva) possono essere ritenuti sufficienti a fondare la responsabilità per ricettazione, se la difesa non offre una giustificazione credibile.
  • La presenza di precedenti penali può ostare al riconoscimento di attenuanti ("ipotesi lieve") e tale valutazione discrezionale del giudice di merito è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
  • Se il ricorso è ritenuto inammissibile per colpa del ricorrente, la Cassazione può infliggere sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.) oltre alla condanna alle spese.
  • La decisione in camera di consiglio senza trattazione orale è possibile quando non è stata richiesta nei termini (richiamo agli artt. 610 e 611 c.p.p.); le parti devono quindi curare i termini processuali per evitare decadenze procedurali.

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