Cassazione Penale, Sentenza n. 34561/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva condannati per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina (e, per alcuni, per il reato di cui all'art. 497‑bis c.p.), deducendo: (i) uso illegittimo di fonti confidenziali e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni disposte sulla loro base (violazione art. 203 c.p.p. e connessi artt. 266 e ss.); (ii) invalidità delle intercettazioni per mancata indicazione, nei verbali, delle generalità dell'interprete (artt. 268, 271 c.p.p., art. 89 disp. att.); (iii) inutilizzabilità delle informazioni acquisite dal Centro di cooperazione di polizia di Oradea per mancata rogatoria internazionale e violazione delle norme sulla cooperazione internazionale (artt. 696 e 729 c.p.p., art. 2 L. 16/02/1987 n. 81); (iv) contestazione delle aggravanti applicate e richiesta di derubricazione alla fattispecie di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998; (v) altri vizi di motivazione e di applicazione delle norme (artt. 12 commi 3, 3‑bis, 3‑ter d.lgs. 286/1998, art. 192 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: (a) la Corte d'appello ha correttamente escluso valore probatorio alle fonti anonime ai sensi dell'art. 203 c.p.p. e non ha fondato la condanna su quelle dichiarazioni; la prova è stata valorizzata sugli esiti delle intercettazioni, servizi di osservazione, acquisizioni documentali e sequestri; la giurisprudenza ammette l'utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate anche se l'originaria segnalazione proveniva da fonti confidenziali, purché non siano le uniche basi per l'autorizzazione e vi siano elementi integrativi; (b) l'omessa indicazione del nome dell'interprete nei verbali non comporta automaticamente inutilizzabilità delle intercettazioni perché la sanzione è prevista tassativamente dall'art. 271 c.p.p. e i diritti della difesa possono essere tutelati con servizi e consulenze difensive; la censura sull'interpretazione svolta dall'interprete, dedotta tardivamente, non è valutabile in Cassazione; (c) le informazioni del Centro di cooperazione di Oradea sono ammissibili: detto Centro è qualificato come istituzione operante nell'ambito della cooperazione italiana, ha accesso a banche dati e la Corte ha inoltre rilevato comunicazioni e riscontri ufficiali con autorità bulgare che confermavano la falsità dei documenti; (d) le aggravanti dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale n. 63/2022 non sono state considerate nel calcolo della pena dall'appello; (e) le richieste di derubricazione ad altra fattispecie sono valutative e non superano il sindacato di legittimità in Cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 203 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni delle fonti confidenziali non sono utilizzabili come prova se non assunte secondo le forme previste; la Corte d'appello le ha escluse come elemento probatorio ma ha ritenuto sussistente la prova sulla base di altri elementi (intercettazioni, documenti, osservazioni)
artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alle attività di indagine e acquisizione di informative: i difensori lamentavano violazioni procedurali, ma la Corte ha ritenuto che le informative siano state legittimamente acquisite e non fondate sulle sole fonti anonime
art. 268 cod. proc. pen.
Norma sul verbale di esecuzione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che l'omessa indicazione dell'interprete non determini automaticamente inutilizzabilità delle intercettazioni
art. 271 cod. proc. pen.
Stabilisce ipotesi tassative di nullità/inutilizzabilità delle intercettazioni; omissione del nome dell'interprete non rientra tra le ipotesi sanzionate dalla norma così come interpretata dalla giurisprudenza citata
art. 89 disp. att. cod. proc. pen.
art. 89 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alle formalità tecniche delle intercettazioni; la Corte non ha ritenuto sussistere la nullità o l'inutilizzabilità per omissioni formali non tassative
artt. 696 e 729 cod. proc. pen.
artt. 696 e 729 cod. proc. pen.
Norme sulla cooperazione internazionale e rogatorie; la Corte ha ritenuto che le informazioni fornite dal Centro di cooperazione di Oradea (ente inserito nel circuito di polizia nazionale) siano utilizzabili e non equiparabili a semplici fonti confidenziali
art. 2 L. 16/02/1987 n. 81
art. 2 L. 16/02/1987 n. 81
Norma sulla cooperazione di polizia internazionale; utilizzata per sostenere che il Centro di Oradea opera nell'ambito della cooperazione e può fornire informazioni senza necessità di rogatoria formale
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Norma che sanziona chi favorisce la permanenza degli stranieri; la difesa chiedeva derubricazione a favoreggiamento della permanenza, ma la Corte d'appello ha ritenuto provata l'organizzazione per l'ingresso e l'uso di documenti contraffatti
artt. 3‑bis e 3‑ter d.lgs. n. 286/1998
artt. 3‑bis e 3‑ter d.lgs. n. 286/1998
Richiamati in relazione alle fattispecie aggravate: la Corte ha analizzato il contributo di ciascun imputato e la loro partecipazione all'attività organizzata
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sull'onere probatorio e valutazione delle prove; usata per contestare la valutazione della partecipazione di Georgiev Georgi, ma la Corte ha ritenuto la valutazione di merito corretta
art. 177 cod. proc. pen. (principio di tassatività)
Principio che limita le ipotesi di nullità a quelle espressamente previste: la Corte lo invoca per escludere che qualsiasi omissione formale produca nullità automatica delle intercettazioni
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità: la Corte ha applicato tale disposizione condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Corte Costituzionale, sentenza n. 63 del 2022
Ha dichiarato illegittime alcune aggravanti (uso di servizi internazionali di trasporto e documenti contraffatti); la Corte d'appello ha tenuto conto di tale pronuncia escludendo quelle aggravanti nel calcolo della pena
Massime di principio
- La semplice presenza di informative contenenti riferimenti a fonti confidenziali non invalida l'intero impianto probatorio se la decisione del giudice si fonda su altri elementi acquisiti legittimamente (intercettazioni, documenti, osservazioni, sequestri, estratti conto).
- L'omessa indicazione del nominativo dell'interprete nei verbali di intercettazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni: va verificata la sussistenza delle ipotesi di nullità tassative previste dalla legge e la reale lesione dei diritti di difesa (che possono essere tutelati con consulenze difensive).
- Le informazioni fornite da strutture di cooperazione di polizia (anche se localizzate all'estero) possono essere utilizzate senza rogatoria se tali strutture operano nell'ambito della cooperazione nazionale e se vi sono riscontri o comunicazioni ufficiali dell'autorità straniera; la mancata rogatoria non è di per sé decisiva.
- Le censure di merito (es. richiesta di derubricazione del fatto) sono difficili da accogliere in sede di legittimità quando la valutazione dei fatti è organica e supportata da una motivazione congrua e priva di vizi logici; la Cassazione sindaca errori di diritto o gravi vizi di motivazione, non semplice riconsiderazione probatoria.
- Le doglianze introdotte per la prima volta in Cassazione o non specificamente motivate rispetto agli argomenti svolti dalla Corte territoriale hanno probabilità molto basse di essere accolte: è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e fornire elementi nuovi concretamente valutabili.
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