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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27128/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pignoramento, avviato nel 2005 da una società agente della riscossione, di fondi agricoli acquistati in comproprietà da due soggetti con atti stipulati nel 1981 e nel 1991, nell'ambito di una disciplina di riforma agraria con riserva di proprietà e pagamento rateale del prezzo. I debitori proposero opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che i fondi fossero impignorabili fino al pagamento integrale del prezzo, in base all'art. 18, comma 3, della L. 230/1950 richiamata dalla normativa sulla riforma agraria. Il Tribunale accolse le opposizioni; la Corte d'appello di Bologna le rigettò, ritenendo sussistente l'interesse degli opponenti e la non necessità di integrare il contraddittorio con l'ente di riforma fondiaria, ma affermando anche che l'impignorabilità dovesse durare per trent'anni. La società di riscossione ricorse per cassazione con tre motivi: primo, contestò l'erronea esclusione del difetto di interesse degli opponenti e, in via subordinata, la necessità del litisconsorzio con l'ente regionale; secondo, denunciò la violazione delle norme sulla riforma agraria e della legge regionale Emilia-Romagna n. 31/1998, sostenendo che l'art. 18 L. 230/1950 fosse abrogato e comunque non più applicabile al caso, perché la proprietà del fondo era ormai passata agli assegnatari dopo il pagamento di almeno dieci annualità; terzo, censurò la qualificazione dei fondi come impignorabili, richiamando la disciplina del riservato dominio e il momento di acquisto della proprietà. La Corte ha accolto il ricorso: ha dichiarato inammissibile la censura, solo enunciata ma non illustrata, sull'omessa integrazione del contraddittorio; ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui evidenziava la contraddittorietà della sentenza d'appello, che aveva simultaneamente considerato i debitori proprietari e non proprietari del fondo; ha soprattutto accolto il secondo motivo, affermando che l'art. 18 L. 230/1950, nella parte in cui prevedeva l'impignorabilità dei diritti degli assegnatari, era stato abrogato dal 30 giugno 2003 e che, comunque, una volta acquistata la proprietà del fondo per effetto del pagamento della rata prevista dalla disciplina applicabile, il bene rientrava nel patrimonio del proprietario ed era pignorabile come qualsiasi altro bene. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per nuovi accertamenti in fatto e per l'applicazione dei principi di diritto enunciati.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bologna. Ha ritenuto infondata l'impostazione della decisione di merito sull'impignorabilità assoluta dei fondi, rilevando che la disciplina invocata non era più vigente dal 30 giugno 2003 e che, in ogni caso, il fondo divenuto di proprietà dell'assegnatario è aggredibile esecutivamente. Ha disposto che il giudice del rinvio accerti se gli assegnatari siano divenuti proprietari e se l'esecuzione abbia colpito il diritto reale di proprietà, il diritto personale di godimento o entrambi, per poi decidere sulla legittimazione e sull'impignorabilità secondo i principi fissati.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    norma processuale che disciplina l'opposizione all'esecuzione, utilizzata dai debitori per contestare il diritto del creditore a proseguire l'esecuzione.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per affermare l'interesse ad agire degli opponenti.

  • art. 102 c.p.c.

    la Corte di cassazione esclude che nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia litisconsorte necessario l'ente di riforma fondiaria, poiché le parti necessarie sono il creditore procedente e il soggetto esecutato.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia l'omessa integrazione del contraddittorio senza adeguata e specifica illustrazione della censura.

  • art. 1523 c.c.

    nel caso di vendita con riserva di proprietà, la proprietà si trasferisce all'acquirente solo con il pagamento dell'ultima rata, salvo deroghe normative speciali.

  • art. 2740 c.c.

    una volta divenuto proprietario, l'assegnatario risponde con tutti i suoi beni e il fondo entra nella garanzia patrimoniale generale dei creditori.

  • art. 18, comma 3, L. 12 maggio 1950, n. 230

    "i diritti dell'assegnatario non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari né di esecuzione forzata, se non a favore dell'Opera"

    la disposizione tutelava i diritti dell'assegnatario, non la proprietà del fondo; inoltre era stata abrogata con decorrenza dal 30 giugno 2003.

  • L. 21 ottobre 1950, n. 841

    ha esteso a tutto il territorio nazionale il sistema della riforma agraria introdotto per la Sila.

  • L. 29 maggio 1967, n. 379

    ha consentito il riscatto anticipato del fondo da parte dell'acquirente, derogando al divieto originario.

  • L. 30 aprile 1976, n. 386

    ha trasferito alle Regioni le competenze degli enti di trasformazione fondiaria e ha previsto il riservato dominio fino al pagamento della quindicesima annualità.

  • L. Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 1998, n. 31, art. 8

    ha stabilito che il riservato dominio della Regione permane fino al pagamento della decima annualità del prezzo di assegnazione.

  • d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 58

    ha abrogato la L. 230/1950 e la L. 841/1950, con effetto dal 30 giugno 2003.

  • d.l. 20 giugno 2002, n. 122, art. 2

    ha fissato la decorrenza dell'abrogazione al 30 giugno 2003.

  • d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 24

    ha abrogato la L. 379/1967 con decorrenza dal 21 febbraio 2009.

  • d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    richiamato solo per escludere che lo scioglimento della società di riscossione rilevasse nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, le parti necessarie sono il creditore procedente e il soggetto assoggettato a esecuzione; il terzo ente da cui il bene proviene non è litisconsorte necessario, salvo che il thema decidendum lo imponga espressamente.
  • Una censura di ricorso per cassazione che enunci un vizio processuale o una violazione di legge senza svilupparne in modo specifico la ragione di doglianza è inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.
  • La contraddittorietà insanabile della motivazione sussiste quando la sentenza affermi e neghi, nel medesimo ragionamento decisorio, il medesimo fatto decisivo, rendendo la decisione logicamente incompatibile.
  • Le norme speciali che limitano l'espropriazione o l'aggressione esecutiva vanno interpretate in modo coerente con l'oggetto effettivo della tutela: se la norma protegge i diritti personali dell'assegnatario, essa non impedisce di per sé il pignoramento della proprietà quando questa sia già transitata nel patrimonio del debitore.
  • Nella disciplina della vendita con riserva di proprietà e nelle normative speciali di riforma agraria, il momento del trasferimento della proprietà è decisivo ai fini dell'aggredibilità esecutiva del bene: prima del trasferimento opera la tutela del diritto di godimento o della posizione dell'assegnatario, dopo il trasferimento il bene è sottoposto alla responsabilità patrimoniale generale ex art. 2740 c.c.
  • Una norma abrogata non può essere posta a fondamento della decisione giudiziale per fatti verificatisi dopo la sua abrogazione, salvo diversa disciplina transitoria espressamente prevista.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutivePossessoEspropriazione forzata
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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