Sentenza n. 762/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia n.-OMISSIS-del-OMISSIS- di esclusione del ricorrente dalla graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale - Area degli Istruttori (ex Categoria C), approvata con determinazione dirigenziale. n. 2-OMISSIS-del-OMISSIS-; - della determinazione dirigenziale del Comune di Canosa di Puglia n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di presa d'atto della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- recante “Aggiornamento graduatoria di merito e dell'allegata graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale- Area degli -Istruttori (ex Categoria C) aggiornata all'11 aprile 2025”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente anche se di contenuto ignoto, in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria di merito di un concorso per agente di polizia locale, disposta dopo il rifiuto di un'assunzione a tempo indeterminato e parziale per 12 ore settimanali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, classificatosi sedicesimo in una graduatoria concorsuale per un posto a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale, era stato interpellato dal Comune per un'assunzione a tempo indeterminato ma part-time, pari a 12 ore settimanali. Egli aveva rifiutato l'offerta, dichiarandosi disponibile esclusivamente per un rapporto full-time per comprovate ragioni familiari ed economiche. Il Comune aveva quindi aggiornato la graduatoria escludendolo, ritenendo il rifiuto causa di depennamento. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 7 del bando, che prevedeva la decadenza dal diritto all'assunzione per il vincitore che non prendesse servizio senza giustificato motivo, ma non la cancellazione dalla graduatoria, nonché la violazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 487/1994. Ha sostenuto che il rifiuto di un rapporto part-time non potesse comportare l'esclusione da una graduatoria formata per un impiego a tempo pieno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti di esclusione e di aggiornamento della graduatoria. Ha ritenuto atipica e priva di base normativa o regolamentare la misura del depennamento, poiché né la legge né il bando prevedevano la cancellazione dalla graduatoria quale conseguenza del rifiuto dell'assunzione. L'art. 7 del bando disciplinava soltanto la decadenza del vincitore dal diritto all'assunzione in caso di mancata presa di servizio senza giustificato motivo, senza estenderla alla permanenza nella graduatoria. Il richiamo all'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994 è stato ritenuto non pertinente: la disposizione riguarda la mancata presa di servizio per il posto messo a concorso o per un rapporto con le medesime caratteristiche, mentre nel caso concreto era stata offerta un'assunzione part-time a fronte di un concorso per un posto full-time. Inoltre, il rifiuto era sorretto da giustificato motivo, poiché l'offerta comportava una modifica peggiorativa del trattamento economico e delle condizioni lavorative rispetto al posto oggetto del bando. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 7 del bando di concorso
Il vincitore che non prenda servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione, a meno che il medesimo non chieda ed ottenga, per giustificato motivo, una proroga al termine stabilito, la cui durata sarà fissata dall'Amministrazione caso per caso, in relazione alle motivazioni addotte
La clausola prevede la decadenza dal diritto all'assunzione per il vincitore che non prenda servizio senza giustificato motivo, ma non contempla il depennamento o la cancellazione dalla graduatoria.
art. 17, comma 3, d.P.R. n. 487/1994
Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
La disposizione è stata ritenuta non applicabile perché riferita alla mancata presa di servizio per il posto messo a concorso o per un rapporto con caratteristiche equivalenti, mentre l'offerta riguardava un rapporto part-time rispetto a un concorso per un posto full-time; inoltre, il rifiuto fondato sulla differenza sostanziale delle condizioni lavorative ed economiche era assistito da giustificato motivo.
art. 1, comma 109, lettera a), l. n. 107/2015
La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalle graduatorie di merito
Il riferimento è utilizzato dal giudice come esempio di una disciplina speciale che prevede espressamente la cancellazione dalla graduatoria; in assenza di analoga previsione applicabile al concorso in esame, il depennamento non può essere disposto.
Massime di principio
- La cancellazione o l'esclusione da una graduatoria concorsuale costituisce una misura pregiudizievole che richiede una specifica base normativa o una chiara previsione della lex specialis; non può essere introdotta dall'amministrazione quale conseguenza atipica del rifiuto dell'assunzione.
- La clausola del bando che prevede la decadenza dal diritto all'assunzione per la mancata presa di servizio senza giustificato motivo non può essere interpretata, in assenza di un'espressa previsione, come disposizione che comporta anche la cancellazione dell'idoneo dalla graduatoria.
- La regola secondo cui la mancata presa di servizio senza giustificato motivo determina la decadenza dalla graduatoria è riferibile all'offerta del posto messo a concorso o di un rapporto con caratteristiche sostanzialmente equivalenti; non opera automaticamente quando l'amministrazione offre un rapporto part-time a fronte di un concorso per un impiego full-time.
- Il rifiuto di un'assunzione part-time proposta a seguito di un concorso per un posto full-time può integrare un giustificato motivo, quando l'offerta comporti un peggioramento sostanziale del trattamento economico e delle condizioni lavorative, e non può quindi giustificare il depennamento dalla graduatoria.
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