Cassazione Civile, Ordinanza n. 06564/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava la sentenza della CTR che aveva riformato il giudizio di primo grado, confermando la legittimità di diversi avvisi di accertamento per Irpef, Irap e IVA relativi a più annualità e di due atti sanzionatori connessi alla cosiddetta "Lista Pessina". La pretesa fiscale si fondava su un'indagine della Guardia di Finanza relativa a un avvocato svizzero, nel corso della quale erano stati rinvenuti nel computer sequestrato a quest'ultimo tabulati, elenchi e un mandato all'incasso riferiti, secondo l'Ufficio, al contribuente e a operazioni che avrebbero consentito la costituzione di disponibilità finanziarie all'estero mediante operazioni inesistenti con società estere. Il ricorrente sosteneva che la CTR avesse erroneamente applicato l'art. 2729 c.c. invece dell'art. 2702 c.c., valorizzando documenti privi di sottoscrizione del contribuente e attribuendo efficacia presuntiva a materiale acquisito da un terzo; inoltre contestava la valutazione delle prove, deducendo che la CTP avesse correttamente escluso il collegamento tra lui e le movimentazioni bancarie estere e che la documentazione bancaria evidenziasse la sua estraneità al conto indicato. I motivi erano prospettati come violazione di legge e vizio di motivazione, ma in sostanza miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente dedotti come violazione di legge, fossero in realtà diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività sottratta al giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva adeguatamente illustrato la corretta interpretazione delle norme invocate né aveva rispettato pienamente il principio di autosufficienza, non trascrivendo i documenti richiamati. In ogni caso, la Corte ha ritenuto infondati i motivi: quanto al primo, ha ribadito che le prove atipiche e gli elementi acquisiti da terzi possono essere utilizzati nel processo tributario se valutati unitariamente secondo i canoni della presunzione semplice; quanto al secondo, ha richiamato il principio per cui, se gli indizi dell'Amministrazione hanno valore di prova presuntiva grave, precisa e concordante, non occorre un ulteriore conforto probatorio. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 2702 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la mancata sottoscrizione dei documenti, ma ritenuto non pertinente dalla CTR e dalla Cassazione rispetto all'uso di presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento fiscale se gli elementi indiziari, valutati unitariamente, sono gravi, precisi e concordanti
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
norma invocata dal ricorrente in relazione agli accertamenti presuntivi in materia di imposte dirette
art. 41, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
norma invocata dal ricorrente in relazione agli accertamenti presuntivi in materia di imposte dirette
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
norma invocata dal ricorrente in materia di IVA, in relazione all'accertamento presuntivo
art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
norma invocata dal ricorrente in materia di IVA, in relazione all'accertamento presuntivo
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel fatto come base del raddoppio dei termini dell'accertamento per imposte dirette
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel fatto come base del raddoppio dei termini dell'accertamento IVA
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato nei motivi, ma la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a contestare il merito più che un errore processuale specifico
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la Corte ha riqualificato le doglianze come violazione di legge, precisando i limiti del sindacato di legittimità
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
per i provvedimenti successivi all'11 settembre 2012 il vizio motivazionale è ridotto al "minimo costituzionale"
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge presuppone un errore nell'interpretazione o nell'applicazione della norma astratta; se la censura mira invece a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, essa investe il merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale.
- Nel processo tributario, la prova presuntiva può essere fondata anche su documenti e dati acquisiti da terzi o comunque in forme atipiche, purché il giudice di merito li valuti unitariamente e ne accerti i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Quando gli indizi addotti dall'Amministrazione assumono dignità di presunzione semplice piena, non è necessario un ulteriore corredo probatorio di conferma: le presunzioni, da sole, possono costituire prova completa.
- Il ricorrente per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o indicando compiutamente i documenti e gli atti su cui fonda le censure; la mera evocazione di atti non riprodotti nel ricorso non consente il controllo di legittimità.
- Il giudice di merito può scegliere liberamente le fonti di prova ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare espressamente tutti gli elementi probatori contrari non accolti, purché la motivazione sia non apparente e logicamente coerente.
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