Cassazione Civile, Ordinanza n. 00031/2024 del 02/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio in materia di distanze legali tra fondi confinanti. In primo grado il tribunale aveva accolto le domande dei proprietari confinanti, ordinando l'arretramento di un impianto serricolo e di alcuni corpi di fabbricato fino alla distanza legale dal confine, oltre al risarcimento dei danni, e aveva rigettato la domanda riconvenzionale della controparte volta a ottenere l'abbattimento o l'arretramento a distanza legale di casotti realizzati dagli attori. In appello, la corte territoriale aveva in parte riformato la decisione, escludendo la rimozione di una struttura in legno a protezione delle colture, ma confermando per il resto la violazione delle distanze e la condanna risarcitoria, ritenendo inoltre inammissibile come nuova in appello l'eccezione relativa all'acquisto per usucapione della servitù di mantenere la costruzione a distanza inferiore. I ricorrenti per cassazione hanno proposto tre motivi: con il primo hanno contestato la qualificazione della questione come eccezione in senso stretto, sostenendo che si trattasse invece di una deduzione sulla mancanza di una condizione dell'azione rilevabile d'ufficio; con il secondo hanno censurato la motivazione sulla preesistenza dei fabbricati e sull'accertamento tecnico, sostenendo che la consulenza e la documentazione non fossero state correttamente valutate e che il fabbricato degli attori fosse successivo e non rispettoso delle distanze; con il terzo hanno denunciato la conseguente erronea regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. La ragione è processuale: i ricorrenti avevano dichiarato nel ricorso che la sentenza d'appello era stata notificata, ma non avevano depositato la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica, né tale documento risultava disponibile nel fascicolo delle parti o d'ufficio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando il ricorrente afferma la notificazione della sentenza impugnata, sorge l'onere di depositare la copia notificata ai sensi dell'art. 369 c.p.c.; in mancanza, il ricorso è improcedibile. Ha inoltre escluso che la procedibilità potesse essere salvata sulla base della sola tempestività rispetto alla pubblicazione, perché il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la deducibilità della questione, ma la Corte non ne ha affrontato il merito per l'improcedibilità del ricorso
art. 2697 c.c.
richiamato nei motivi come norma sull'onere della prova, ma non oggetto di esame di merito
art. 873 c.c.
norma sulle distanze legali tra costruzioni richiamata nei motivi, senza decisione di merito in cassazione
artt. 849, 850, 871, 872 c.c.
richiamati nei motivi in relazione alla disciplina delle distanze legali e dei rapporti di vicinato
art. 91 c.p.c.
richiamato per la censura sulle spese di lite, ma il motivo non è stato esaminato nel merito
art. 92 c.p.c.
richiamato per la censura sulle spese di lite, ma il motivo non è stato esaminato nel merito
art. 132 c.p.c.
richiamato nei motivi in relazione alla motivazione della sentenza impugnata
art. 276 c.p.c.
richiamato nei motivi in relazione al contenuto della decisione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nei motivi per denunciare motivazione carente
art. 116 c.p.c.
richiamato nei motivi per contestare la valutazione delle prove
art. 369 c.p.c.
impone al ricorrente che dichiari la notificazione della sentenza impugnata di depositarne copia autentica con la relata di notifica; la sua violazione comporta improcedibilità del ricorso
art. 325 c.p.c.
richiamato per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma di riferimento per il contributo unificato ulteriore richiamato dal comma 1-quater
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositarne copia autentica munita della relata di notifica; in difetto, il ricorso è improcedibile quando tale documento non sia comunque disponibile nel fascicolo di parte o in quello d'ufficio.
- L'onere di deposito della sentenza notificata è funzionale a consentire il controllo della tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve; la sua omissione non è sanata dalla mancata contestazione della controparte.
- La procedibilità del ricorso non può essere salvata solo dalla prova che l'impugnazione è stata proposta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza quando risulti dichiarata la notificazione della decisione e manchi il deposito della copia notificata.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il giudice di legittimità non esamina i motivi di merito e provvede alla condanna alle spese secondo soccombenza, oltre agli effetti sul contributo unificato.
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