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Sentenza

Sentenza n. 859/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto dirigenziale n. -OMISSIS--del Ministero della Difesa datato 14 novembre 2023, notificato congiuntamente al parere del Comitato di Verifica il 17 novembre 2023; - del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il M.E.F. n.-OMISSIS-reso nell'adunanza n.-OMISSIS-del 18 aprile 2023, notificato il 17 novembre 2023, reiettivo della dipendenza da causa di servizio della patologia -OMISSIS- “-OMISSIS-” contratta dal -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, e modificativo del precedente parere positivo reso dalla CMO di Bari con processo verbale n. -OMISSIS- del 24 novembre 2022; - di ogni altro atto comunque connesso, sia prodromico, che consequenziale ivi compreso, oltre gli atti posti ad istruttoria dei provvedimenti impugnati, anche se ivi non espressamente richiamati.

Giustizia amministrativa202400049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dirigenziale del Ministero della Difesa e parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che hanno negato la dipendenza da causa di servizio di una patologia contratta da un militare deceduto, nonché della relativa causa mortis

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (familiare di militare deceduto)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale e il parere del Comitato di Verifica, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e carenza, illogicità, erroneità e irragionevolezza della motivazione. Ha contestato che il Comitato si fosse limitato a una descrizione generale della patologia e dei suoi fattori di rischio, senza confrontarsi con la concreta vicenda del militare, con le mansioni effettivamente svolte e con l’esposizione ambientale durante le missioni internazionali in Lituania, Albania, Macedonia, Afghanistan e Kosovo. In particolare, ha lamentato l’omessa considerazione delle attività di riparazione e manutenzione di mezzi e attrezzature, delle mansioni logistiche e di lavanderia, dei contatti con indumenti e materiali provenienti da teatri operativi, dell’assenza di dispositivi di protezione, dell’esposizione a residui di metalli pesanti e uranio impoverito, nonché dei cicli vaccinali e degli ulteriori fattori ambientali dedotti. Ha inoltre contestato l’assunto del Comitato secondo cui sarebbe stata necessaria la certezza del nesso causale o concausale tra servizio e patologia. Le amministrazioni hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, sostenendo che il termine semestrale fosse decorso dalla conoscenza della patologia acquisita mediante esami diagnostici.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendo che il Comitato di Verifica sia l’organo competente a valutare l’eziologia professionale dell’infermità e che il suo parere, obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 461/2001, condizioni in modo decisivo il provvedimento finale dell’amministrazione. Ha respinto anche l’eccezione di decadenza: il rilievo non risultava dalla motivazione degli atti impugnati e non poteva essere introdotto per la prima volta con mere deduzioni difensive; inoltre, in base alla documentazione sanitaria, la data del decesso era stata individuata come data di stabilizzazione. Considerata la rapida e inaspettata evoluzione della malattia, la piena percezione della natura e gravità dell’infermità poteva ragionevolmente ritenersi acquisita con il decesso, sicché la domanda presentata entro sei mesi da tale evento era tempestiva. Nel merito, il TAR ha ricordato che il parere del Comitato esprime discrezionalità tecnica, ma è sindacabile quando presenti carenze motivazionali, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, omessa considerazione di circostanze rilevanti o inattendibilità metodologica. Richiamando i principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nel 2025, ha affermato che, per le patologie contratte da militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni all’estero o in altri contesti operativi tipizzati, la legge configura una presunzione relativa del nesso causale, superabile dall’amministrazione mediante la prova di una specifica genesi extralavorativa della patologia. Il parere impugnato non aveva esaminato le mansioni effettivamente svolte, i fattori di rischio ambientale dedotti né le concrete condizioni operative; si era limitato a elencare fattori di rischio generali della patologia, in parte non riferibili al caso concreto, e aveva erroneamente richiesto la certezza del nesso causale. La motivazione era quindi generica e apodittica, inidonea a superare la presunzione relativa e a fornire la prova contraria richiesta. Il ricorso è stato accolto con annullamento del parere negativo e del decreto ministeriale, senza riconoscimento diretto della dipendenza da causa di servizio: l’amministrazione deve procedere al riesame dell’istanza, emendando l’istruttoria e la motivazione dai vizi rilevati. Le amministrazioni sono state condannate, in solido, al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 461/2001

    Disciplina l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio; il Comitato ha richiamato tale disposizione, ma il giudice ha ritenuto erronea la pretesa di un nesso causale certo e ha applicato il regime speciale relativo alle patologie contratte in particolari contesti operativi.

  • art. 14 d.P.R. 461/2001

    l’organo di amministrazione attiva che interviene a conclusione del procedimento può esprimere il proprio giudizio finale facendo proprio, anche con rinvio “ob relationem”, il parere espresso dal suddetto Comitato

    Il parere del Comitato di Verifica è obbligatorio e vincolante per l’amministrazione, che normalmente può recepirlo; proprio per tale efficacia il Comitato è legittimato passivamente e il suo parere deve essere adeguatamente istruito e motivato.

  • art. 603 codice dell’ordinamento militare

    personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie -OMISSIS- per le particolari condizioni ambientali od operative

    Tipizza uno specifico rischio professionale connesso a particolari condizioni ambientali od operative e fonda la presunzione relativa del nesso causale per le patologie -OMISSIS- contratte nei contesti previsti.

  • art. 1078, lett. d), d.P.R. 90/2010

    condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio, che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto

    Individua le particolari condizioni ambientali od operative rilevanti ai fini della disciplina sul rischio professionale specifico.

  • art. 1079, comma 1, d.P.R. 90/2010

    È richiamato quale disposizione attuativa del riconoscimento del rischio specifico connesso all’impiego nei teatri operativi e all’esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti.

  • art. 2087 codice civile

    tutelare l’integrità fisica del lavoratore secondo “l’esperienza e la tecnica”

    È richiamato quale fondamento della distribuzione del rischio causale nell’ambito della responsabilità dell’amministrazione datrice di lavoro.

  • art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato esclusivamente per disporre l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato esclusivamente per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Fondamento nazionale dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie -OMISSIS- insorte in militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti durante il servizio prestato all’estero o presso poligoni di tiro, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge considera il rapporto causale insito nel tipico rischio professionale e grava sull’amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extralavorativa della patologia.
  • Il militare o i suoi aventi causa devono dimostrare lo svolgimento del servizio in una delle attività o dei contesti operativi tipizzati, in particolari condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio, nonché l’insorgenza successiva di una patologia -OMISSIS- espressiva di quel rischio; fornita tale dimostrazione, l’amministrazione deve allegare e provare fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva efficacia causale.
  • Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, pur esprimendo discrezionalità tecnica, è sindacabile quando ometta di esaminare mansioni, condizioni operative, fattori ambientali o altri elementi di fatto specificamente dedotti e potenzialmente rilevanti, oppure quando utilizzi criteri tecnici o probatori inidonei.
  • Una motivazione fondata sull’elencazione generale dei fattori di rischio di una patologia, senza il confronto con le concrete condizioni di servizio dell’interessato e senza l’individuazione di una specifica causa extralavorativa, è generica e apodittica e non è idonea a superare la presunzione relativa del nesso causale.
  • Il termine per presentare la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve essere individuato secondo ragionevolezza, tenendo conto del momento in cui l’interessato abbia acquisito la concreta percezione della natura e della gravità dell’infermità; in una rapida e imprevedibile evoluzione morbosa, tale consapevolezza può coincidere con il decesso.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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