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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35202/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per detenzione ritenuta ingiusta: Scerbo era stata fermata e poi sottoposta a custodia cautelare (29/05/2019 fermo; 19/06/2019 custodia) nell'ambito di un procedimento con contestazioni per associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis) e reati connessi (estorsione, usura, concorrenza sleale, ecc.). In sede di merito la G.U.P. l'ha assolta (24/05/2021, irrevocabile 15/01/2022) per i capi principali. La Corte della riparazione e la Corte suprema hanno però ritenuto che la sua condotta extraprocessuale integri la "colpa grave" ostativa all'indennizzo, perché la ditta a lei intestata avrebbe svolto ruolo strategico per il clan, consentendo l'apparenza del reato e inducendo in errore l'autorità cautelare.

La decisione

Il ricorso per ottenere l'indennizzo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che, pur nell'assoluzione penale, sussisteva una condotta gravemente colposa della ricorrente (macroscopica negligenza/incuria nella gestione della ditta intestata) che ha creato l'apparenza di responsabilità penale. Conseguentemente la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; nessuna liquidazione delle spese a carico del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte valuta se sussista dolo o colpa grave ostativi al diritto all'indennizzo anche autonomamente rispetto al giudizio di merito.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Contestato nel procedimento di merito come reato associativo mafioso; i fatti emersi nel processo sono stati valutati dalla Corte della riparazione quale base fattuale utile a verificare l'esistenza di una condotta gravemente colposa, anche se non sufficiente alla condanna penale.

  • art. 629 cod. pen.

    Riferito agli atti intimidatori (estorsione) utilizzati dal clan; elementi relativi all'imposizione commerciale sono stati ritenuti indicativi dell'apparenza del reato.

  • art. 513‑bis cod. pen.

    Collegato alla concorrenza sleale con condotte intimidatorie; usato dalla Corte per valutare il ruolo della ditta intestata alla ricorrente nel monopolio territoriale.

  • art. 644 cod. pen.

    Contestato per il reato di appropriazione o truffa connessa; citato tra le imputazioni iniziali ma non decisivo per l'assoluzione e per la valutazione della colpa grave.

  • art. 110 cod. pen.

    Parte dell'imputazione per concorso di persone nei reati; rilevante per descrivere la pluralità di addebiti ma non modificante della valutazione sulla colpa grave.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per imporre alla ricorrente l'obbligo di versare €3.000 alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso.

  • legge n. 203/1991, art. 7

    Richiamata tra le norme penali contestate (presumibilmente relative a normativa antimafia); usata nel quadro delle imputazioni menzionate ma non centrale nella motivazione della Corte sulla colpa grave.

Massime di principio

  • Nel giudizio per la riparazione ex art. 314 c.p.p. il giudice valuta autonomamente, con parametri diversi rispetto al processo di merito, se la condotta dell'individuo abbia creato l'apparenza del reato e dunque sia stata causa della detenzione: un'assoluzione non impedisce automaticamente il disconoscimento dell'indennizzo se sussiste colpa grave.
  • La "colpa grave" ostativa all'indennizzo non richiede che il soggetto sia stato dichiarato colpevole; si tratta di una macroscopica negligenza, imprudenza o incuria che abbia reso prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria (es. aver consentito che una ditta formale fosse strumentalizzata per attività delittuose).
  • Gli stessi elementi fattuali valutati nel processo penale di merito possono essere presi in considerazione dal giudice della riparazione per accertare la colpa grave, purché non si faccia fondare il giudizio su fatti espressamente esclusi dal giudice della cognizione.
  • Il ruolo formale (p. es. titolarità societaria) può costituire indizio significativo di colpa grave quando vi siano riscontri che la struttura aziendale sia stata sistematicamente utilizzata per attività illecite o per coprire operazioni del clan.
  • Fattori favorevoli alla ricorrente (es. incensuratezza, collaborazione successiva, protezione) sono valutabili ma non necessariamente determinanti: il giudice della riparazione bilancia l'intero quadro fattuale per stabilire se la condotta abbia effettivamente determinato l'apparenza di reato.
  • In fase di impugnazione della decisione sulla riparazione, l'inammissibilità può essere disposta quando il motivo è manifestamente infondato; il ricorrente può essere condannato anche a sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) se la causa di inammissibilità è imputabile alla sua condotta.

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