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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2766/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

SGS SRL aveva utilizzato in detrazione un credito IVA risultante dall'acquisizione di un complesso aziendale originariamente in capo a Unisport S.p.A.; in sede di verifica l'Amministrazione contestò l'indetraibilità di parte del credito per mancanza di documentazione e per operazioni oggettivamente inesistenti. SGS dedusse di aver acquistato legittimamente il credito con la cessione d'azienda e che la documentazione rilevante non era nella sua disponibilità perché consegnata al liquidatore/curatore; inoltre richiamò un decreto penale di archiviazione. In primo e secondo grado le pretese dell'Ufficio furono confermate. In cassazione SGS deduceva vizi di motivazione, errato riparto dell'onere della prova, erronea applicazione dell'art. 52 DPR 633/1972 sulla tardività della documentazione, mancato esame del decreto di archiviazione penale e l'erronea esclusione della responsabilità limitata ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 472/1997.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di SGS ritenendo manifestamente infondati e/o inammissibili i motivi proposti. Ha confermato la CTR: SGS aveva effettivamente utilizzato in detrazione i crediti IVA e quindi aveva l'onere di disporre o procurarsi la documentazione probatoria; la documentazione prodotta in giudizio è stata ritenuta tardiva e non idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni contestate. La Corte ha ritenuto che l'Amministrazione avesse fornito un solido quadro indiziario di operazioni oggettivamente inesistenti e che SGS non avesse controprova dell'effettività delle operazioni. Il decreto penale di archiviazione non ha rilievo vincolante nel giudizio tributario e, in ogni caso, non è stato dimostrato che le risultanze penali incidessero sulle specifiche contestazioni tributarie. Pertanto il ricorso è stato respinto e la pronuncia impugnata confermata.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52 comma 5

    L'articolo è stato invocato per dichiarare la tardività della documentazione prodotta dopo la richiesta di esibizione in sede di verifica; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione salvo prova della impossibilità assoluta di esibire i documenti in sede amministrativa

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Richiamato come principio base sul diritto alla detrazione IVA; la Corte ha però confermato che il diritto alla detrazione è subordinato alla prova dell'effettività delle operazioni quando l'Amministrazione dimostri l'inesistenza

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 36, 52 e ss.

    Norme processuali tributarie richiamate in tema di motivazione, ammissibilità dei motivi e disciplina del processo davanti alle Commissioni tributarie; la Corte ha ritenuto regolare la motivazione della CTR e inammissibili alcune censure

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 e 20

    Norme penali tributarie citate dalla contribuente in relazione al procedimento penale; la Corte ha osservato che il giudicato penale non vincola automaticamente il giudice tributario e che il decreto di archiviazione non produce effetti di cosa giudicata tali da invalidare le contestazioni tributarie

  • Codice Civile, artt. 2555 e 2559

    Norme sulla cessione d'azienda e trasferimento dei crediti; la Corte ha precisato che l'esistenza del credito come elemento contrattuale fra cedente e cessionario non esonera il cessionario dall'onere di fornire prova dell'effettività del credito nei rapporti con l'Amministrazione fiscale

  • Codice Civile, artt. 2697 e 2729

    Principi sull'onere della prova: la Corte ha ricordato il riparto probatorio specifico in materia IVA: l'Amministrazione deve dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni; una volta forniti indizi gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 167 e ss.

    Richiamata in relazione al diritto comunitario alla detrazione IVA; la Corte ha confermato che il diritto comunitario riconosce la detrazione ma non impedisce che l'Amministrazione neghi la detrazione se prova l'insussistenza delle operazioni

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14

    Norma sulla responsabilità solidale per pretesi debiti tributari nel caso di cessione d'azienda; la Corte ha ritenuto che nella specie non fosse applicabile la responsabilità solo solidale poiché SGS aveva direttamente utilizzato il credito, configurando responsabilità diretta

  • Codice di Procedura Civile, art. 360

    Norma sulla cassazione dei motivi (censure indicate ai nn. 3, 4, 5 etc.) che ha retto all'esame della Corte nel rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Se un cessionario utilizza direttamente in detrazione crediti IVA acquistati con una cessione d'azienda, grava sul cessionario l'onere di possedere o procurarsi la documentazione probatoria a supporto della detrazione
  • La semplice indicazione del credito nell'atto di cessione non è sufficiente, nei rapporti con l'Amministrazione fiscale, a dimostrare l'effettiva consistenza del credito: il terzo deve essere in grado di esibire prove concrete
  • Quando l'Amministrazione dimostra, anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, il contribuente deve fornire la prova contraria dell'effettività delle operazioni e della legittimità della detrazione
  • La tardiva produzione di documenti in sede giudiziale può essere preclusa ai sensi dell'art. 52 DPR 633/1972 se il contribuente non dimostra l'impossibilità assoluta di esibirli in sede di verifica
  • Un decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario e non estingue automaticamente le contestazioni tributarie; le risultanze penali possono essere considerate ma non producono di per sé efficacia probatoria piena nel processo tributario
  • La responsabilità prevista per cessioni d'azienda (responsabilità solidale) non opera quando il cessionario ha direttamente e consapevolmente fatto uso del credito contestato, posto che in tal caso la responsabilità è diretta
  • Nel sindacare le contestazioni su operazioni sospette, il giudice tributario deve valutare il quadro indiziario nel suo complesso, inclusa la tempistica, la mancanza di documenti e la circostanza di società collegate o ricorrenti fallimenti

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