Cassazione Civile, Ordinanza n. 30561/2021 del 28/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento per IRPEF e IVA relativi agli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014, emessi a seguito di controllo della Guardia di Finanza nei confronti della sua impresa individuale. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'accertamento, ritenendo: che le schede carburante fossero incomplete per mancanza di elementi obbligatori; che alcune spese di ristrutturazione della casa di abitazione non fossero inerenti all'attività; e che vi fossero presunzioni gravi, precise e concordanti dell'avvenuta esecuzione "in nero" di servizi di vigilanza, desumibili dalle comunicazioni inviate alle Prefetture prima degli eventi e dal confronto con l'assenza delle correlative fatture. In cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e/o per relationem, con violazione delle norme sul contenuto della sentenza e dei principi costituzionali di motivazione e difesa; 2) violazione delle norme sull'accertamento presuntivo e sulle presunzioni semplici, sostenendo che la CTR avesse valorizzato presunzioni non gravi, precise e concordanti e senza adeguata istruttoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la nullità della sentenza regionale perché la motivazione, pur sintetica, esponeva in modo sufficientemente chiaro e coerente le ragioni della decisione e superava il minimo costituzionale. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la CTR si era attenuta ai principi in materia di schede carburante e di accertamento analitico-induttivo, potendo l'Ufficio fondarsi su documentazione carente e su indizi anche singoli purché gravi e precisi, come le comunicazioni alle Prefetture relative a eventi effettivamente svolti e non fatturati. Le ulteriori doglianze del ricorrente sono state ritenute dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo dovuto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, non il mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per la dedotta violazione delle norme sull'accertamento e sulle presunzioni, ma le censure sono state ritenute in parte infondate e in parte dirette al merito.
art. 111 Cost.
impone un obbligo di motivazione rispettoso del minimo costituzionale, violato solo in caso di mancanza, apparenza, perplessità o contraddittorietà irriducibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente o incomprensibile.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma sul contenuto della sentenza tributaria, ma la CTR è stata ritenuta sufficientemente motivata.
art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne ravvisasse la violazione decisiva.
artt. 3, 24, 53, 111 Cost.
invocati dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione, ma non ritenuti violati.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici sono ammissibili se gravi, precise e concordanti; il giudice può fondare il convincimento anche su un solo elemento purché dotato di tali requisiti.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le norme sull'accertamento fiscale e sulle presunzioni.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
l'accertamento analitico-induttivo è consentito anche con contabilità formalmente regolare ma complessivamente inattendibile, sulla base di presunzioni gravi e precise.
art. 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nell'ambito degli avvisi di accertamento oggetto di causa.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato tra le norme sull'accertamento IVA e sulle presunzioni.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base dell'accertamento IVA nel caso concreto.
d.P.R. n. 444 del 1997
le schede carburante devono essere complete in ogni loro parte e conformi al modello legale, inclusa l'indicazione chilometrica; non sono ammessi equipollenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012
ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato sul vizio di motivazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di vizio di motivazione è ammissibile solo nei limiti della mancanza assoluta, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- In materia tributaria, l'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su presunzioni semplici anche quando la contabilità sia formalmente regolare, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti o, in presenza di un elemento unico, sufficientemente qualificato.
- Le schede carburante, per consentire la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA, devono essere integralmente compilate e conformi ai requisiti legali; la mancanza di elementi obbligatori non può essere sanata da documenti equipollenti o dalla sola contabilizzazione interna.
- Quando l'Ufficio dimostri indici di inattendibilità dei dati contabili e una loro astratta idoneità a rappresentare ricavi non dichiarati, l'onere di provare la regolarità delle operazioni si trasferisce sul contribuente.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
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