Sentenza n. 15026/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142/2015 ed implementato dal d.l. n. 130/2020, avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e più volte reiterata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza per richiedenti asilo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura e dal Ministero dell'Interno sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza, presentata al momento della richiesta di protezione internazionale e reiterata successivamente. Il ricorso è stato proposto il 12 giugno 2026, dopo che, dal 19 marzo 2026, il ricorrente era già stato accolto presso il progetto SAI di Roma Capitale, in una struttura sita a Nettuno, beneficiando regolarmente dei relativi servizi. Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previa audizione delle parti sulla possibilità di immediata definizione. L'amministrazione ha documentato la cessazione dell'inerzia e l'avvenuto riconoscimento dei benefici richiesti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. L'interesse a ricorrere richiede una lesione personale, concreta e attuale e una specifica utilità che il ricorrente possa conseguire dalla pronuncia. Nel caso concreto, al momento della proposizione del ricorso l'inerzia era già cessata e il ricorrente era stato ammesso al sistema di accoglienza, con effettiva fruizione dei servizi richiesti; pertanto, una pronuncia favorevole non avrebbe potuto procurargli alcuna ulteriore utilità. Il Collegio ha inoltre rilevato che non era stata proposta domanda risarcitoria né era stata prospettata la sua proposizione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia. È stata inoltre respinta in via definitiva l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ritenuta manifestamente inammissibile la domanda principale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata
La disposizione consente al giudice, quando ne ricorrono i presupposti e dopo aver sentito le parti, di definire immediatamente nel merito il giudizio introdotto per la trattazione della domanda cautelare.
art. 100 c.p.c.
È richiamato quale parametro generale per qualificare l'interesse a ricorrere come interesse personale, concreto e attuale all'utilità derivante dall'accoglimento della domanda.
d.lgs. n. 142/2015
Individuato quale fonte del circuito nazionale di accoglienza per i richiedenti asilo, oggetto dell'istanza del ricorrente.
d.l. n. 130/2020
Indicato nel testo quale intervento normativo di implementazione del circuito nazionale di accoglienza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è una condizione dell'azione e richiede una lesione personale, concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente, nonché una specifica utilità che egli possa conseguire dall'accoglimento della domanda.
- Non è ammissibile un ricorso diretto esclusivamente a ottenere una pronuncia astratta sulla legittimità dell'azione amministrativa, quando la decisione favorevole non potrebbe attribuire al ricorrente alcun concreto vantaggio riferibile a uno specifico bene della vita.
- L'azione avverso il silenzio è inammissibile per carenza di interesse quando, prima della proposizione del ricorso, l'amministrazione abbia già adottato una condotta satisfattiva della pretesa, facendo cessare l'inerzia e riconoscendo al ricorrente il beneficio richiesto.
- La mancata proposizione di una domanda risarcitoria esclude, in presenza dell'avvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, la permanenza di un'ulteriore utilità processuale collegata all'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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