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Sentenza

Sentenza del 15/02/2019 n. 4572 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR della Puglia sostenendo che gli aumenti delle imposte ipotecarie e catastali introdotti dal D.L. n. 7 del 2005, in vigore dal 1° febbraio 2005, dovessero applicarsi alle formalità di trascrizione, iscrizione o rinnovazione eseguite dopo tale data, anche se gli atti notarili erano stati formati anteriormente. Il contribuente sosteneva invece che dovessero applicarsi le aliquote vigenti alla data di stipula dell'atto. La questione è stata distinta da quella relativa all'imposta di bollo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Amministrazione, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito. Ha stabilito che, per le imposte ipotecarie e catastali collegate all'esecuzione delle formalità immobiliari, rileva la data di presentazione o esecuzione della trascrizione, iscrizione, rinnovazione o annotazione, non la data di stipula dell'atto. Pertanto, il ricorso originario del contribuente è stato rigettato limitatamente a tali imposte. Quanto all'imposta di bollo, invece, rileva la data di formazione dell'atto, sicché gli aumenti successivi non erano applicabili agli atti formati prima della loro entrata in vigore. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 7 del 2005, art. 7, comma 1, lett. a), n. 3, convertito dalla L. n. 43 del 2005

    Le disposizioni [...] hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data [...] nonchè per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

    La norma distingue tra il momento di formazione o autenticazione dell'atto, rilevante per gli adempimenti di registrazione, e il momento di esecuzione o presentazione della formalità immobiliare, rilevante per trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione. Per le imposte ipotecarie e catastali collegate al servizio di pubblicità immobiliare, le nuove misure si applicano in base alla data della formalità, anche se l'atto è stato stipulato prima.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 12

    Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano il trasferimento di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento [...] Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette.

    La disposizione è utilizzata per distinguere i tributi connessi alla formazione o al trasferimento risultante dall'atto da quelli correlati all'esecuzione delle formalità presso i registri immobiliari.

  • D.M. 13 dicembre 2000, art. 9

    La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati sono ricevuti. Le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, si considerano presentate nel momento della consegna del titolo allo sportello di accettazione, successivo a quello in cui i dati sono ricevuti.

    Nelle procedure telematiche, la data rilevante è quella in cui la registrazione o la formalità si considera legalmente ricevuta o presentata secondo le regole tecniche previste.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È il motivo processuale con cui l'Amministrazione ha denunciato l'errata interpretazione e applicazione dell'art. 7 del D.L. n. 7 del 2005 da parte della CTR.

Massime di principio

  • Quando una modifica tributaria distingue tra formazione dell'atto e svolgimento di una formalità successiva, occorre individuare il presupposto concreto del tributo: per i tributi collegati alla stipula o registrazione rileva normalmente la data dell'atto, mentre per quelli collegati a un servizio di pubblicità immobiliare rileva la data di presentazione o esecuzione della formalità.
  • Per trascrizioni, iscrizioni, rinnovazioni e domande di annotazione, la data dell'atto notarile non è necessariamente decisiva: se la formalità è eseguita dopo l'entrata in vigore dell'aumento, possono applicarsi le nuove aliquote.
  • L'imposta di bollo segue una regola diversa: per gli atti soggetti a modello Unico Informatico, l'importo è determinato in base alla normativa vigente al momento della formazione dell'atto.
  • In caso di successione di leggi tributarie nel tempo, è essenziale separare e analizzare autonomamente ciascun tributo, perché imposte diverse relative allo stesso atto possono avere momenti impositivi differenti.
  • Nelle procedure telematiche deve essere verificato il momento legalmente rilevante di ricezione, consegna o presentazione dei dati e del titolo, secondo la disciplina tecnica applicabile.

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