Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31491/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato dichiarato contumace in primo grado, poi condannato, senza notificazione dell’estratto contumaciale relativo alla sentenza di primo grado. La sentenza di appello, pronunciata quando l’imputato era stato qualificato come "assente", è divenuta irrevocabile senza ricorso per cassazione. Successivamente il condannato ha promosso incidente di esecuzione chiedendo che fosse dichiarata la non esecutività delle sentenze di primo e secondo grado. Il giudice dell’esecuzione ha accolto solo in parte l’istanza, dichiarando la non esecutività della sentenza di appello e sospendendone l’esecuzione, ma senza estendere la pronuncia alla sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione il condannato ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarare non esecutiva, o comunque nulla, anche la sentenza di primo grado, poiché non era stato notificato neppure il relativo estratto contumaciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, osservando che il giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 665 e 670 c.p.p., può verificare l’esistenza e l’esecutività del titolo, ma non può sindacare in via generalizzata le nullità del giudizio di cognizione né dichiarare la nullità della sentenza di primo grado. Ha inoltre precisato che, trattandosi di contumacia dichiarata prima della legge n. 67 del 2014, si applica il previgente regime, con necessità della notificazione dell’estratto contumaciale ai fini della regolare formazione del titolo esecutivo; la conseguenza è soltanto la non esecutività del titolo non validamente formato. Le eventuali nullità del giudizio di merito dovevano essere fatte valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. La decisione sul procedimento esecutivo non consente di riaprire direttamente questioni proprie del giudizio di cognizione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 665 c.p.p.

    delimita i poteri del giudice dell’esecuzione, che non può svolgere un sindacato generalizzato sulle invalidità del giudizio di cognizione

  • art. 670 c.p.p.

    attribuisce al giudice dell’esecuzione il controllo sull’esistenza e sull’esecutività del titolo, non la declaratoria di nullità della sentenza di merito

  • art. 15-bis legge 28 aprile 2014, n. 67

    per le dichiarazioni di contumacia anteriori alla riforma continua ad applicarsi il previgente regime della contumacia

  • art. 420-quater c.p.p.

    richiamato nel testo vigente ratione temporis quale parte del regime previgente della contumacia

  • art. 548, comma 3, c.p.p.

    nel testo allora vigente imponeva la notificazione dell’estratto contumaciale ai fini della regolare formazione del titolo esecutivo

  • art. 178 c.p.p.

    le eventuali nullità riconducibili a tale disciplina devono essere dedotte nel giudizio di cognizione, non in sede esecutiva

  • art. 179 c.p.p.

    le eventuali nullità assolute vanno fatte valere con i mezzi propri del giudizio di merito, non in esecuzione

  • art. 180 c.p.p.

    le nullità a regime intermedio o relativo non possono essere veicolate direttamente nel giudizio esecutivo

  • art. 585 c.p.p.

    la notificazione dell’estratto contumaciale riapre il termine per impugnare la sentenza di appello con ricorso per cassazione

  • art. 606 c.p.p.

    indica il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza di appello una volta ritualmente notificata

  • art. 648 c.p.p.

    in difetto di tempestiva impugnazione la sentenza diventa irrevocabile, con preclusione alla deduzione delle nullità del merito

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il giudice dell’esecuzione può accertare se il titolo esecutivo sia validamente formato ed esecutivo, ma non può trasformare il procedimento esecutivo in un giudizio di controllo generalizzato sulle nullità del processo di cognizione.
  • Quando la contumacia/imputazione del regime processuale è anteriore alla riforma del 2014, occorre applicare la disciplina transitoria vigente al tempo dei fatti processuali per stabilire se la notificazione dell’estratto contumaciale sia condizione della regolare formazione del titolo.
  • L’omessa notificazione dell’estratto contumaciale può incidere sulla esecutività della sentenza, ma non attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado.
  • Le nullità verificatesi nel giudizio di merito devono essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione nei termini di legge; se la sentenza di appello non viene tempestivamente impugnata dopo la notificazione dell’estratto contumaciale, essa diventa irrevocabile e le relative doglianze restano precluse in sede esecutiva.
  • Non è consentito utilizzare l’impugnazione contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione per far valere direttamente vizi del giudizio di cognizione che avrebbero dovuto essere dedotti con appello o ricorso per cassazione contro la sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.