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Sentenza

Sentenza n. 6916/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), n. 5202/2021, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202107818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCom n. 284/20/CIR di approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per gli anni 2019 e 2020 relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa, co-locazione e servizi correlati, nonché la sentenza del TAR Lazio n. 5202/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Fastweb ha impugnato la delibera AGCom contestando varie componenti economiche delle offerte di riferimento. Con riguardo ai contributi ULL e SLU, ha dedotto la sovrastima del contributo di gestione ordine (CGO), la duplicazione o non pertinenza di alcune componenti di costo, l’insufficiente verifica degli ammortamenti e dei sistemi informativi, nonché l’illegittimità del mark-up del 2,4% riconosciuto per le attività connesse alla disaggregazione e la mancata separata valorizzazione della presa di appuntamento. Con riguardo alla co-locazione, ha contestato il contributo applicabile dopo la dismissione dei moduli N3 qualora l’operatore non liberi le strisce al permutatore e i costi relativi al passaggio dalle batterie proprie alle batterie fornite da Telecom. Quanto agli interventi a vuoto (IAV), ha contestato la diversa disciplina economica degli IAV in provisioning e degli IAV in assurance. I motivi d’appello hanno denunciato violazione del Codice delle comunicazioni elettroniche e del principio di orientamento dei prezzi al costo effettivo ed efficiente, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza e travisamento dei presupposti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello in parte e, in parziale riforma della sentenza del TAR, ha accolto in parte il ricorso di primo grado. Ha ritenuto legittima, in linea generale, la metodologia regolatoria adottata da AGCom, fondata sull’orientamento al costo mediante approccio top-down basato sulle evidenze contabili dell’impresa regolata, con interventi di efficientamento e riduzione dei costi. Ha tuttavia accolto il motivo relativo al CGO sotto il profilo della carenza istruttoria e motivazionale: la verificazione ha evidenziato che non era possibile ricostruire analiticamente il percorso seguito da AGCom per individuare i costi effettivi ed efficienti, verificare gli ammortamenti e i valori contabili netti dei sistemi informativi, né escludere una sovra-remunerazione nel valore di 4,49 euro. L’Autorità dovrà quindi rieditare il potere motivando più precisamente sulla congruità del costo e sulle evidenze contabili rilevanti. È stato invece respinto il motivo sul mark-up del 2,4% per la disaggregazione, poiché le attività considerate presentano almeno in parte carattere incrementale rispetto al contesto non disaggregato e AGCom aveva ridotto il mark-up proposto da Telecom dal 10% al 2,4%. È stato respinto anche il motivo sulla presa di appuntamento, in quanto i capitolati System per il periodo 2019-2020 remuneravano la gestione di appuntamenti già fissati e la comunicazione via portale, ma non la presa dell’appuntamento svolta da Telecom o dai suoi outsourcer; non vi era quindi una componente da scorporare dai contributi di attivazione. Sono stati respinti i motivi relativi alla co-locazione: il contributo per la mancata liberazione delle strisce dopo la dismissione del modulo N3 è stato ritenuto giustificato dall’occupazione improduttiva di risorse e dall’esigenza di incentivare l’uso efficiente della rete; il costo una tantum per il passaggio alle batterie Telecom remunera attività incrementali di adeguamento e manutenzione straordinaria, diverse dai costi coperti dal canone annuale. È stato infine respinto il motivo sugli IAV, poiché gli IAV in provisioning e quelli in assurance hanno attività e costi sottostanti diversi: i primi sono inclusi forfetariamente nei contributi di attivazione e quindi valorizzati al solo CGO, mentre i secondi non sono coperti dai canoni di accesso e possono essere remunerati mediante specifici contributi una tantum. Le spese del doppio grado sono state compensate; le spese di verificazione sono state poste a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.

Norme richiamate

  • artt. 45 e ss. d.lgs. 259/2003

    Costituiscono la base normativa degli obblighi regolamentari imposti all’operatore dotato di posizione dominante, diretti a garantire condizioni di accesso non discriminatorie ai servizi di rete.

  • art. 50 d.lgs. 259/2003

    È richiamato quale fondamento del criterio di orientamento al costo dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso.

  • art. 12 delibera AGCom n. 348/19/CONS

    «l’obbligo di controllo dei prezzi [...] è declinato come segue»

    Disciplina il controllo dei prezzi per gli anni 2019-2021, distinguendo canoni e contributi, prevedendo l’orientamento al costo, l’applicazione della metodologia BU-LRIC e specifici tassi di efficientamento.

  • art. 9, comma 2, delibera AGCom n. 348/19/CONS

    «TIM ha l’obbligo di pubblicare un’Offerta di Riferimento (OR) con validità annuale»

    Impone la pubblicazione annuale dell’offerta di riferimento per i servizi di accesso all’ingrosso e i relativi servizi accessori.

  • art. 10, comma 2, delibera AGCom n. 321/17/CONS

    «sono riconosciuti a Telecom Italia tutti i costi relativi alle attività d’intermediazione, di controllo, di gestione e di tracciabilità delle attività delle Imprese System»

    Consente la remunerazione dei costi incrementali connessi alla gestione, al coordinamento e al monitoraggio del modello di disaggregazione.

  • art. 12, comma 2, lettere d), e) e g), delibera AGCom n. 348/19/CONS

    La lettera d) disciplina i contributi dipendenti dai servizi accessori delle Imprese System; la lettera e) prevede l’efficientamento annuale del 2% per ulteriori contributi; la lettera g) stabilisce il medesimo efficientamento per i costi degli impianti di co-locazione.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato per le memorie depositate prima dell’udienza di discussione.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Il criterio regolatorio dell’orientamento al costo non impone all’autorità di regolazione l’adozione di un determinato modello organizzativo o tecnologico dell’impresa regolata, ma richiede che i prezzi siano fondati su costi effettivi sottoposti a una verifica di efficienza e di ragionevolezza tecnica.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell’autorità di regolazione deve essere intrinseco e può verificare l’attendibilità, la coerenza e la correttezza del criterio tecnico e della sua applicazione; tuttavia non può sostituire una diversa valutazione tecnica a quella amministrativa quando quest’ultima non risulti erronea, illogica o fondata su un evidente travisamento.
  • Quando l’autorità di regolazione determina un prezzo mediante dati contabili dell’impresa regolata e applica riduzioni o benchmark interni, deve rendere trasparente il percorso analitico che collega le evidenze contabili alla determinazione del costo effettivo ed efficiente, inclusa la verifica degli ammortamenti, dei valori contabili netti e dell’allocazione dei costi ai servizi.
  • La remunerazione di attività connesse a un modello di disaggregazione è legittima se tali attività comportano, almeno in parte, costi incrementali rispetto al contesto non disaggregato; l’autorità può riconoscerle mediante un mark-up anche quando abbia previamente ridotto in modo significativo la percentuale proposta dall’impresa regolata.
  • Non è dovuto lo scorporo da un contributo di attivazione di un’attività che, per il periodo considerato, non era inclusa nei costi remunerati ai fornitori esterni incaricati delle attività operative; in tal caso la successiva disaggregazione dell’attività non comporta una riduzione retroattiva del contributo.
  • È legittima la diversa valorizzazione economica di interventi a vuoto relativi a servizi differenti quando le attività operative e i costi sottostanti non sono omogenei e quando una tipologia è già forfetariamente inclusa nei contributi di attivazione mentre l’altra non è coperta dai canoni ricorrenti.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioRegolazione dell'energia (ARERA)Istruttoria processualeAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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