Sentenza del 15/05/2017 n. 3490 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - IVA - Ritrattabilità della dichiarazione - Fase di giudizio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto di poter correggere o ritrattare, anche in sede contenziosa, gli errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione IVA, qualora tali errori incidano sulla determinazione dell'obbligazione tributaria. La questione riguardava se tale possibilità fosse subordinata ai termini e alle modalità previsti per la presentazione della dichiarazione integrativa.
La decisione
La contestazione è stata accolta in linea di principio. La dichiarazione IVA è stata qualificata come mera esternazione di scienza e giudizio, non come atto negoziale o dispositivo; pertanto, essa può essere emendata o ritrattata per errori del contribuente entro i termini di accertamento previsti dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973. Il contribuente può quindi far valere in giudizio gli errori commessi nella dichiarazione e opporsi alla maggiore pretesa tributaria, indipendentemente dalle modalità e dai termini della dichiarazione integrativa previsti dall'art. 2 del d.P.R. 322/1998.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. 600/1973
Gli errori contenuti nella dichiarazione possono essere fatti valere e corretti entro i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può esercitare il potere di accertamento.
Art. 2 del d.P.R. 322/1998
La disciplina della dichiarazione integrativa regola le modalità e i termini per correggere formalmente la dichiarazione, ma non impedisce al contribuente di dedurre in sede contenziosa errori incidenti sull'obbligazione tributaria.
Massime di principio
- La dichiarazione tributaria, quando rappresenta dati di fatto o valutazioni fiscali, non è normalmente irrevocabile: il contribuente può correggerla o contestarne gli effetti se dimostra un errore rilevante.
- In giudizio è possibile opporsi alla maggiore imposta anche senza aver previamente presentato una dichiarazione integrativa, purché la contestazione riguardi errori effettivi e sia proposta entro i termini rilevanti per l'accertamento.
- La correzione è ammissibile solo se l'errore incide realmente sulla determinazione dell'obbligazione tributaria e non può consistere in una semplice modifica opportunistica di una scelta negoziale o discrezionale validamente esercitata.
- Il contribuente deve fornire adeguata prova dell'errore e dell'esatto calcolo dell'imposta dovuta; la possibilità di emendare la dichiarazione non comporta automaticamente l'accoglimento della pretesa restitutoria o difensiva.
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