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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3733/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000 sostenendo: 1) prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza di appello (calcolo termini e sospensioni); 2) inutilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza per violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. (dichiarazioni autoindizianti rese senza garanzie difensive); 3) carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato (calcolo dell'imposta evasa basato su presunzioni e inclusione di utili da gestione in partecipazione; atteggiamento collaborativo e movimenti tracciati) e inesistenza del superamento della soglia di punibilità; 4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. pen. nonostante la ridotta entità dell'evasione e la occasionalità della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il calcolo della prescrizione proposto dal ricorrente: il momento consumativo è stato fissato al 30 dicembre 2013 (termine ordinario più 90 giorni dilatori) e, applicando il termine decennale e le sospensioni COVID/legittimo impedimento, la prescrizione sarebbe scaduta il 2 maggio 2024, dopo la sentenza di appello. Ha inoltre osservato che l'inammissibilità originaria del ricorso impedisce rilevazioni di prescrizione successive. Sul secondo motivo (art. 220) ha dichiarato il motivo aspecifico e quindi inammissibile: la doglianza generica sull'inutilizzabilità del verbale non specifica quali norme codicistiche sarebbero state violate né dimostra l'incidenza dell'eventuale esclusione delle prove sulla prova di resistenza; ha ricordato che la parte del verbale redatta prima dell'emersione degli indizi è utilizzabile. Sul terzo motivo ha rilevato l'inammissibilità per genericità (derivante da un appello generico) e, nel merito, lo ha respinto: la soglia di punibilità vigente al fatto era di euro 30.000,00 (d.l. 138/2011 conv. L.148/2011) e il superamento risultava comunque dimostrato anche decurtando gli utili contestati; la prova del dolo è stata credibilmente desunta dall'entità dell'evasione e dalla gestione aziendale priva di scritture. Sul quarto motivo ha escluso l'esame perché nuovo (non dedotto in appello) e comunque inapplicabile alla luce del significativo superamento della soglia di punibilità. Conseguenza: confermata la condanna; ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Regola il delitto di omessa dichiarazione; la Corte individua il momento consumativo nel termine dilatorio di 90 giorni concesso al contribuente (termine ordinario + 90 giorni) per la presentazione della dichiarazione tardiva

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce che, quando in attività ispettive emergano indizi di reato, gli atti successivi devono rispettare le disposizioni del codice; tuttavia la violazione non determina automaticamente inutilizzabilità: occorre indicare la specifica norma violata e dimostrare l'incidenza sull'esito processuale

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Regolano il termine di prescrizione; applicati insieme al termine speciale previsto per i reati tributari per computare la durata prescrizionale (decennale per il reato di omessa dichiarazione nel caso di specie)

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Collegato alla determinazione del termine prescrizionale per i reati tributari; citato nella determinazione della durata complessiva del termine

  • art. 131-bis cod. pen.

    Previsione relativa a misure alternative/benefici in caso di particolare tenuità o circostanze attenuanti; la Corte ha escluso l'esame perché il motivo era nuovo e non dedotto in appello e perché la rilevanza dell'evasione era comunque significativa

  • d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. con L. 14 settembre 2011, n. 148

    Ha fissato, al momento del fatto, la soglia di punibilità per il reato di omessa dichiarazione a euro 30.000,00; la Corte ha ritenuto che tale soglia fosse superata nel caso concreto

  • d.lgs. n. 158 del 2015, art. 5

    Ha successivamente elevato la soglia di punibilità a euro 50.000,00 dal 22/10/2015; la Corte ricorda che la soglia applicabile è quella vigente al momento del fatto

  • artt. 161 e 129 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione al calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha valutato i termini alla luce della normativa sui reati tributari e delle sospensioni applicabili

Massime di principio

  • In materia di reati tributari il momento consumativo può coincidere con la scadenza del termine dilatorio riconosciuto per la presentazione tardiva della dichiarazione (termine ordinario + 90 giorni); il calcolo della prescrizione deve tenere conto delle sospensioni previste.
  • La mera eccezione generica di inutilizzabilità di atti amministrativi (es. processi verbali della G.d.F.) per violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. è inammissibile: il ricorso deve specificare quale norma codicistica è stata violata e dimostrare l'incidenza dell'eventuale esclusione sulla prova di resistenza.
  • Questioni new (non sollevate nel grado di appello) non sono deducibili in Cassazione; ciò vale anche per richieste di applicazione di benefici penali/attenuanti non proposte in sede di appello.
  • La soglia di punibilità per i reati tributari è quella vigente al momento del fatto e determina l'esistenza o meno del reato: per contestare il calcolo dell'imponibile occorre indicare elementi probatori concreti che dimostrino l'erroneità delle ricostruzioni adottate dai giudici di merito.
  • Per rendere efficace una censura sull'utilizzabilità di singoli atti occorre dimostrare non solo l'illegittimità formale, ma anche che l'esclusione di tali elementi renderebbe insostenibile la decisione complessiva (incidenza sulla prova di resistenza).

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