Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33334/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un tentativo di furto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione al diniego delle attenuanti generiche. In particolare ha sostenuto che la Corte territoriale si sarebbe limitata a valorizzare i precedenti penali, senza confrontarsi con gli elementi prospettati in appello: la minima gravità del fatto, il comportamento tenuto subito dopo il fatto, le condizioni di marginalità sociale e le possibilità di risocializzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che il giudizio sulle attenuanti generiche è espressione di apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile solo se la motivazione sia contraddittoria o mancante rispetto agli elementi ritenuti decisivi. Il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, potendo limitarsi a quelli reputati prevalenti. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente richiamando i numerosi precedenti penali specifici, la persistenza di stimoli criminogeni e la conseguente personalità negativamente connotata dell'imputato, elementi ritenuti idonei a giustificare il diniego delle attenuanti generiche. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato solo per qualificare il fatto come tentativo di furto.

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto oggetto di conferma della condanna di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    dedotta quale norma che consente di censurare il vizio di motivazione, ma il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 133 c.p.

    parametro per la valutazione delle attenuanti generiche, richiamato per affermare che il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti preponderanti.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di attenuanti generiche, la motivazione del diniego è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti decisivi o prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p., senza dover esaminare analiticamente tutte le circostanze favorevoli invocate dalla difesa.
  • Il giudizio sulle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è illogica o contraddittoria.
  • Ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, anche un solo elemento significativo relativo alla personalità dell'imputato, ai precedenti e alla prognosi di condotta può essere sufficiente, se ritenuto prevalente rispetto agli elementi favorevoli.
  • La presenza di numerosi precedenti penali specifici e di una persistente inclinazione a delinquere può legittimare il diniego delle attenuanti generiche, quando il giudice lo motivi come indice di negativa personalità e di perdurante pericolosità criminosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.