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Sentenza

Sentenza n. 1832/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l’accredito di complessivi € 1.000 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, notificata al Ministero e non eseguita. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.000. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il titolo azionato era passato in giudicato e il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il PAT secondo la procedura indicata e che i ritardi nell’esecuzione possono determinare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 189, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e autorizza il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione l’adempimento, fissando un termine e nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo, era inutilmente decorso.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa al commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla medesima legge, consentendo la nomina senza compenso di un dirigente dell’amministrazione soccombente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001 applicata analogicamente alla nomina del commissario ad acta.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 91 c.p.c., per la condanna alle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento, unitamente all’art. 26 c.p.a., della condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell’ordine di esecuzione, la prova del passaggio in giudicato del titolo azionato e dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente una condanna pecuniaria contenuta in un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza dell’interessato in caso di persistente inerzia.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta quando l’incarico è conferito a un dirigente dell’amministrazione resistente può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle originariamente contemplate dalla disciplina speciale.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel giudizio amministrativo devono essere trasmessi mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
  • L’ulteriore ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della decisione di ottemperanza può integrare una fattispecie suscettibile di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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