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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06003/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo aspecifico e il secondo manifestamente infondato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per la ritenuta mancata prova che, al momento del fatto, fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, sostenendo che tale circostanza non fosse stata adeguatamente dimostrata. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge per non avere il giudice dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, assumendo un calcolo diverso dei termini. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico per mancato adeguamento ai requisiti di specificità dell'art. 581 c.p.p., osservando che la motivazione di merito era immune da vizi logici e richiamava il riconoscimento effettuato da un agente di polizia giudiziaria a conoscenza dello stato di restrizione dell'imputato. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché il ricorrente aveva svolto un calcolo errato della prescrizione; la Corte ha ricostruito il termine massimo di prescrizione e ha indicato la data di maturazione al 24 agosto 2034, quindi in epoca successiva rispetto al giudizio. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e adeguatamente argomentato; la censura che non si confronta con la motivazione impugnata è inammissibile per aspecificità.

  • art. 63, comma 2, c.p.

    La disciplina richiamata è stata utilizzata nel calcolo del termine di prescrizione, con applicazione dell'aumento previsto in relazione al titolo di reato indicato dalla Corte.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, oggetto della condanna confermata in appello e del successivo ricorso per cassazione.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Circostanza aggravante del furto contestata e confermata nella decisione di merito richiamata dalla Corte.

  • art. 61 n. 6 c.p.

    Circostanza aggravante comune contestata nel capo di imputazione richiamato nell'ordinanza.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale richiamata ai fini del calcolo del termine prescrizionale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di vizio di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con la decisione impugnata e indicare con chiarezza il percorso argomentativo contestato; in difetto, il motivo è aspecifico.
  • La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando si fonda su un calcolo dei termini non conforme ai dati processuali e alla disciplina applicabile.
  • Ai fini della verifica della prescrizione, il giudice può ricostruire il termine massimo tenendo conto delle aggravanti e della recidiva contestate e ritenute rilevanti nel titolo di reato.
  • La conferma della condanna in appello resta ferma se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per difetto di specificità o manifesta infondatezza dei motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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