Sentenza del 24/06/2016 n. 13134 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli avvisi di liquidazione e le cartelle di pagamento relativi all'imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale. Con il primo motivo ha sostenuto che l'avviso originario notificato nel 1990 riguardasse soltanto l'INVIM e non l'imposta di registro, deducendo quindi la decadenza o prescrizione della pretesa. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riproduceva né indicava adeguatamente la collocazione dell'avviso. Con il secondo motivo ha sostenuto che il ricorso proposto dalla coobbligata A. S.r.l. non potesse impedire la definitività dell'accertamento nei suoi confronti né prorogare i termini di prescrizione a suo danno.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo e dichiarato inammissibile il primo. Ha stabilito che, nell'obbligazione tributaria solidale, l'impugnazione proposta da un coobbligato produce effetti limitatamente alla sua posizione e non impedisce che l'accertamento diventi definitivo nei confronti del coobbligato rimasto estraneo al giudizio. Poiché M.G. non aveva impugnato l'imposta di registro, la pretesa nei suoi confronti era divenuta definitiva allo scadere del termine per ricorrere e da tale momento decorrevano i termini di prescrizione. Le notifiche del 2006 sono quindi risultate tardive. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha annullato gli avvisi di liquidazione e le cartelle di pagamento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 57
Responsabilità solidale per l'imposta di registro.
La solidarietà consente all'Amministrazione di chiedere il pagamento a ciascun coobbligato, ma non elimina l'autonomia delle singole posizioni processuali.
D.P.R. n. 131/1986, art. 78
Decorrenza della prescrizione dalla definitività dell'accertamento.
Il termine di prescrizione decorre, per ciascun coobbligato, dal momento in cui la pretesa diventa definitiva nei suoi confronti.
Codice civile, artt. 1306 e seguenti
Effetti della sentenza favorevole ottenuta da un coobbligato solidale.
Il coobbligato non impugnante può eventualmente avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, se ricorrono i presupposti; tale giudizio non può però pregiudicarlo prorogando i termini a suo sfavore.
Codice civile, art. 1310
Effetti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione nelle obbligazioni solidali.
La sospensione della prescrizione nei confronti di un debitore non si estende agli altri; la Corte ha distinto tale disciplina dalla diversa ipotesi della definitività dell'accertamento conseguente all'impugnazione di un solo coobbligato.
Codice civile, artt. 2946 e 2953
Una volta divenuta definitiva la pretesa tributaria, opera il termine decennale, il cui dies a quo deve essere individuato autonomamente per ciascun obbligato.
Codice civile, art. 2935
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
L'Amministrazione può agire contro il coobbligato la cui posizione sia già consolidata, senza dover attendere la conclusione del giudizio promosso da un altro coobbligato.
Codice di procedura civile, art. 366, n. 6
Onere di specifica indicazione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda.
Chi contesta il contenuto o la motivazione di un atto deve riprodurne le parti rilevanti o indicarne puntualmente la collocazione processuale; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 384
Decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
La Corte di cassazione può annullare direttamente gli atti impugnati e decidere la controversia nel merito quando gli elementi necessari sono già acquisiti.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni tributarie solidali, l'impugnazione proposta da un coobbligato non mantiene automaticamente pendente la pretesa nei confronti degli altri coobbligati che non hanno impugnato.
- La mancata impugnazione dell'avviso rende la pretesa definitiva per il destinatario interessato; da tale momento iniziano a decorrere i termini applicabili di prescrizione e riscossione.
- Gli effetti favorevoli di una sentenza ottenuta da un coobbligato possono eventualmente essere invocati dagli altri, ma gli effetti pregiudizievoli o dilatori del giudizio non possono essere estesi a loro danno.
- Per contestare in cassazione il contenuto di un avviso o di un altro documento, è necessario riportarne le parti decisive oppure indicare con precisione dove il documento si trova nei fascicoli di merito; il semplice richiamo generico agli allegati non è sufficiente.
- La solidarietà consente al creditore pubblico di agire contro ciascun debitore, ma non trasforma le diverse posizioni processuali in un'unica posizione indistinta.
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