Cassazione Penale, Sentenza n. 7316/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna per ripetute condotte di usura e la confisca di denaro e monili, deducendo: mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), mancata rinnovazione dell'istruttoria circa la legittima detenzione dei monili (art. 603 c.p.p.), vizio nella quantificazione della pena (art. 133 c.p.), e illegittimità della confisca del denaro e dei monili in relazione all'art. 240-bis c.p. (contestando anche che l'importo sequestrato eccedesse il profitto illecito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: il diniego delle attenuanti generiche è motivato dalla mancanza di elementi positivi e dall'abitualità dell'attività usuraia; la richiesta di rinnovazione istruttoria è legittimamente respinta perché la Corte d'appello ha accuratamente valutato le prove e ritenuto che i monili non fossero lecitamente detenuti; la quantificazione della pena è stata adeguatamente motivata valorizzando gravità della condotta e la riduzione non massima delle attenuanti; la confisca è stata disposta nella forma "di sproporzione" (allargata) ai sensi dell'art. 240-bis c.p., con presupposti ritenuti sussistenti. Conseguentemente la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Riferita alla disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che l'assenza di elementi positivi e l'abitualità dell'attività usuraia ostino al riconoscimento delle attenuanti.
art. 603 cod. proc. pen.
Riguarda la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: la Corte ha giudicato legittimo il rigetto della richiesta di rinnovazione avendo già a disposizione prove ritenute sufficienti sulla non lecita detenzione dei monili.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la motivazione della quantificazione conforme ai criteri rieducativi e ai parametri codicistici, valorizzando gravità della condotta e la valutazione delle attenuanti.
art. 240-bis cod. pen.
Norma sulla confisca 'allargata' o per sproporzione: la confisca è stata disposta non nella forma diretta del profitto ma in quella ampliata poiché ricorrevano i presupposti per la misura nei confronti dei beni e del denaro sequestrati.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Richiamate in ordine al procedimento celebrato con contraddittorio scritto e alla mancata richiesta di trattazione orale nei termini; giustificano il rito scritto senza udienza.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la facoltà di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per condannare la ricorrente a euro 3.000.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato sulla base dell'assenza di elementi positivi e dalla pregnante prova di abitualità della condotta; tale valutazione del merito è difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria può essere respinta se il giudice d'appello ritiene che il materiale probatorio già acquisito sia sufficiente per decidere; il ricorso per cassazione che si limita a contestare questa valutazione è spesso inammissibile per manifesta infondatezza.
- La confisca 'allargata' ai sensi dell'art. 240-bis c.p. è applicabile anche quando la misura non si limita al profitto diretto ma è giustificata da sproporzione tra patrimonio e redditi leciti e dal nesso con l'attività criminosa; contestazioni sulla natura dei beni (es. legittima detenzione) richiedono prova convincente per avere successo.
- La determinazione della pena deve essere motivata con riferimento ai parametri previsti dal codice, ma la funzione rieducativa e la valutazione dei parametri sono apprezzamenti che il giudice d'appello può compiere e che la Cassazione sindaca con ristrettezza.
- In sede di Cassazione, ricorsi manifestamente infondati o che non superano la soglia di ammissibilità possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e applicazione di sanzioni amministrative (Cassa delle ammende).
- Proceduralmente, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, il procedimento può svolgersi in contraddittorio scritto (artt. 610 e 611 c.p.p.), limitando le possibilità di produzione orale di elementi nuovi.
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