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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42338/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria (Sez. Riesame) del 25/01/2022 che aveva: a) ripristinato nei confronti del Castorina la misura del divieto di dimora nel comune di Reggio Calabria con riguardo ai reati indicati nei capi 3) a 19) del provvedimento del G.I.P.; b) rigettato l'appello del ricorrente contro precedenti ordinanze del G.I.P. Le censure articolate in sette motivi contestavano: 1) la legittimità del regime cautelare per presunta applicazione del concorso morale ex art. 110 c.p. senza identificazione degli esecutori materiali; 2) la mancata valutazione dell'intervenuto decorso del tempo e quindi l'assenza dell'attualità del pericolo di recidiva (art. 274 c.p.p., lett. c); 3) la genericità della motivazione circa il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 c.p.p., lett. a); 4) l'estensione ingiustificata al ricorrente dell'aggravante a effetto speciale di cui all'art. 90, comma 3, d.P.R.; 5) la mancata legittimazione o tardività dell'appello proposto dal P.M. ai sensi dell'art. 310 c.p.p.; 6) la violazione del divieto di applicare misure interdittive a persona eletta dal popolo (art. 289 c.p.p.) e la mancata considerazione della sospensione prefettizia come sufficiente limitazione; 7) carenza di motivazione sulla proporzionalità della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma indicata nel dispositivo. Nel merito la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure: ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione del Tribunale che aveva delineato un quadro indiziario convergente e sufficiente a configurare il concorso morale anche in assenza della piena identificazione degli esecutori materiali; ha condiviso la valutazione prognostica circa l'attualità del pericolo di reiterazione e il rischio di inquinamento probatorio, considerata la capacità di penetrazione dell'indagato nel tessuto amministrativo e sociale del Comune; ha ammesso l'estensione dell'aggravante a effetto speciale ai concorrenti per la qualità personale dei correi che ha agevolato la commissione del reato; ha escluso che la sospensione prefettizia e la naturale qualità di persona eletta impediscano l'applicazione di una misura coercitiva personale quando le esigenze cautelari lo richiedano; ha altresì ritenuto infondati i rilievi sulla tardività o assenza di interesse del P.M. all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente ma non efficacemente prospettato: la Corte non ha ritenuto che la contestazione di concorso morale fosse viziata sul piano delle norme processuali indicate.

  • art. 110 cod. pen.

    Il principio del concorso di persone nel reato non esclude la responsabilità morale quando, pur non essendo identificati gli autori materiali, sussistano plurimi e convergenti indizi che dimostrino il contributo causale e la partecipazione dell'imputato; il giudice deve però motivare la prova della concreta forma di partecipazione.

  • art. 274 cod. proc. pen., lett. c)

    L'attualità del pericolo di reiterazione è valutazione prognostica: non richiede l'esistenza di occasioni imminenti ma una valutazione della personalità, delle modalità poste in essere e del contesto; il tempo intercorso richiede valutazione più approfondita ma non esclude automaticamente la misura.

  • art. 274 cod. proc. pen., lett. a)

    Il pericolo di inquinamento probatorio può giustificare la misura se persistono indagini non esaurite e non sono stati identificati compiutamente tutti i soggetti coinvolti; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata su questo punto.

  • art. 90, comma 3, d.P.R. n. 570 del 1960

    "se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro"

    La circostanza aggravante a effetto speciale puo' comunicarsi ai concorrenti ai sensi degli artt. 70 e 118 c.p. quando la qualita' personale dei correi abbia agevolato la commissione del reato; non è necessaria l'espressa indicazione normativa nella imputazione purché gli elementi di fatto siano chiari.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla presunta carenza di interesse o tardività dell'appello del P.M.; l'interesse del P.M. a impugnare persiste quando l'impugnazione incide sull'efficacia della misura o sulla qualificazione aggravante che condiziona i termini di custodia.

  • art. 289, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma riguarda le misure interdittive; nel caso in esame la misura ripristinata dal Tribunale era il divieto di dimora (misura coercitiva personale) e non una misura interdittiva, per cui l'obiezione del ricorrente è risultata manifestamente infondata.

  • art. 303 cod. proc. pen. e art. 308 cod. proc. pen.

    Richiamati nella discussione sui termini di operatività della misura e sulla durata: la Corte ha spiegato che il decorso dei termini che rende inefficace una misura ex art. 303/308 non esclude l'interesse del P.M. ad impugnare quando sia in gioco il ripristino dell'efficacia per alcuni capi di reato o la qualificazione aggravante.

Massime di principio

  • La responsabilità per concorso morale (art.110 c.p.) può essere accertata anche senza l'identificazione degli esecutori materiali se sussistono plurimi e convergenti indizi che dimostrino il contributo causale e la partecipazione ideativa/preparatoria; il giudice deve però motivare con precisione la forma di partecipazione attribuita.
  • L'attualità del pericolo ai fini cautelari (art.274 c.p.p., lett. c) è una valutazione prognostica: non richiede l'imminenza di una nuova occasione del reato ma una valutazione delle modalità, della personalità dell'indagato e del contesto; il tempo trascorso incide ma non è automaticamente dirimente.
  • Il rischio di inquinamento probatorio giustifica misure cautelari quando residuano accertamenti non completati o soggetti coinvolti non identificati; la sospensione amministrativa (es. prefettizia) non esaurisce la valutazione autonoma della cautela penale.
  • L'aggravante a effetto speciale connessa alla qualita' personale di alcuni correi (nonnus publicum) puo' essere estesa ai concorrenti quando tale qualita' abbia agevolato la commissione del reato, anche se l'imputazione iniziale non richiamava espressamente il terzo comma della norma purché gli elementi di fatto siano descritti con chiarezza.
  • L'interesse del Pubblico Ministero all'impugnazione permane anche oltre la fase delle indagini preliminari quando l'impugnazione mira a preservare o ripristinare l'efficacia di misure cautelari o la qualificazione del reato che incide su termini e limiti delle misure.
  • La proporzionalità della misura cautelare va valutata mediante bilanciamento tra esigenze cautelari e diritti fondamentali: la recisione dei legami territoriali (es. divieto di dimora) può risultare adeguata se la condotta e la rete di relazioni dell'indagato rendono concreto e attuale il pericolo per l'ordine pubblico o per l'integrità delle indagini.

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