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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14569/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con ordinanza del 18/11/2024 il GIP di Milano aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, o di sua sostituzione con gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, ritenendo persistenti le esigenze cautelari per la gravità della condotta, la reiterazione e sistematicità dei fatti, l'intensità del dolo e l'inidoneità di una misura meno afflittiva a interrompere i rapporti nel contesto di riferimento. Gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 292 c.p.p. per carenza di motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari, lamentando che il provvedimento si sarebbe limitato a un rinvio per relationem alla motivazione del riesame senza considerare fatti sopravvenuti, quali proposte di risarcimento del danno ai fallimenti e richiesta di giudizio abbreviato dopo decreto di giudizio immediato; 2) vizi motivazionali in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., sostenendo che il dolo fosse di minore intensità, che la gestione della società fallita fosse in mano al fratello deceduto e che, anche ammettendo un ruolo di amministratori di fatto, essi avessero agito credendo di non incidere in modo rilevante sulla garanzia patrimoniale dei creditori; inoltre gli arresti domiciliari sarebbero stati idonei a contenere le esigenze cautelari, anche perché il decreto di giudizio immediato avrebbe segnato la fine delle indagini.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come ricorso per saltum non esperibile contro il provvedimento che respinge la richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale. Ha quindi riqualificato l'impugnazione come appello cautelare e disposto la trasmissione degli atti al giudice competente, individuato nella Corte di appello di Milano - sezione riesame. Ha inoltre disposto gli adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p. per il detenuto, precisando che non derivava da tale statuizione la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro di censura sulla motivazione del provvedimento cautelare

  • art. 292 c.p.p.

    norma sulla motivazione dell'ordinanza cautelare, dedotta come violata per carenza di motivazione

  • art. 309 c.p.p.

    richiamato per il rinvio per relationem alla motivazione del riesame

  • art. 274 c.p.p.

    norma sulle esigenze cautelari invocata a sostegno del secondo motivo

  • art. 275 c.p.p.

    norma sui criteri di scelta e adeguatezza della misura cautelare invocata a sostegno del secondo motivo

  • art. 311 c.p.p.

    indicato come rimedio esperibile solo contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà, e solo per violazione di legge

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    richiamato per il principio secondo cui l'atto impugnatorio proposto con mezzo diverso da quello corretto va trasmesso al giudice competente, previa verifica della volontas impugnationis

  • art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti conseguenti alla decisione, da comunicare al direttore dell'istituto penitenziario

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. è esperibile, in materia cautelare personale, solo contro le ordinanze genetiche che dispongono la misura e non contro i provvedimenti che respingono la revoca o la modifica della misura già applicata.
  • Quando l'impugnazione è proposta con un mezzo diverso da quello previsto, il giudice ad quem deve limitarsi a verificare l'impugnabilità oggettiva dell'atto e la volontà di impugnarlo; se tale volontà è presente, deve trasmettere gli atti al giudice competente per il rito corretto.
  • La denuncia di carenza motivazionale su esigenze cautelari e adeguatezza della misura non può essere scrutinata in cassazione quando il rimedio utilizzato è improprio rispetto al tipo di provvedimento impugnato.
  • La riqualificazione del ricorso in appello cautelare comporta la trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione competente senza che ciò determini automaticamente la liberazione dell'indagato detenuto.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcereArresti domiciliari
IstitutiNullità processuale

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