Sentenza n. 387/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 205/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento d’ufficio di una SCIA per opere di ampliamento del varco di un’autorimessa e contro la successiva ordinanza di rimozione e ripristino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva presentato una SCIA per ampliare di circa 80 centimetri il varco di accesso a un’autorimessa situata nel centro storico di Parma. Il Comune aveva annullato d’ufficio la SCIA, rilevando che l’edificio era qualificato dagli strumenti urbanistici come edificio di interesse storico-architettonico, soggetto a restauro e risanamento conservativo; che le opere murarie realizzate erano vietate dalla disciplina comunale per le autorimesse private; che la SCIA non era corredata dal necessario parere della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio; e che l’intervento era stato erroneamente qualificato come manutenzione straordinaria. Il Comune aveva poi ordinato la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi. L’appellante deduceva: la violazione degli artt. 7, 10-bis, 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che l’annullamento della SCIA avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi o dall’avvio del procedimento; l’erroneità della qualificazione dell’immobile come edificio di interesse storico-architettonico e dell’applicazione della disciplina comunale; la violazione dell’art. 9 l. 122/1989, ritenendo applicabile la deroga per la realizzazione di parcheggi pertinenziali; e l’erronea qualificazione delle opere come restauro e risanamento conservativo, anziché come manutenzione straordinaria. Contestava inoltre, per illegittimità derivata, l’ordinanza di rimozione.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata integralmente confermata. Il Consiglio di Stato ha escluso che, prima dell’esercizio dei poteri di controllo e inibitori sulla SCIA, siano necessari la comunicazione di avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, poiché la SCIA è una dichiarazione privata cui l’effetto abilitante deriva direttamente dalla legge e non un’istanza destinata a concludersi con un provvedimento amministrativo. Ha inoltre ritenuto legittima la qualificazione dell’immobile come edificio di interesse storico-architettonico, risultante dagli strumenti urbanistici comunali, senza necessità di una specifica elencazione delle caratteristiche tutelate per ciascun fabbricato. Il parere della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio non poteva comunque essere utilmente acquisito, poiché mancavano sia la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica sia la documentazione necessaria alla valutazione della Commissione. L’art. 9 l. 122/1989 è stato ritenuto inapplicabile: l’autorimessa non era pertinenziale all’abitazione della proprietaria, trovandosi in un diverso edificio, in altra particella catastale e a fronte dell’abitazione, sicché mancava il rapporto di immediata contiguità fisica richiesto per la deroga. Il Consiglio di Stato ha infine confermato che l’ampliamento del varco mediante opere murarie su un edificio tutelato integra restauro e risanamento conservativo, non manutenzione straordinaria, e doveva rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, che vietavano tali opere. Conseguentemente è stata confermata anche l’ordinanza di rimozione, quale atto applicativo dell’annullamento della SCIA. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso è previsto per i soli procedimenti ad istanza di parte destinati a concludersi con un provvedimento espresso o tacito di accoglimento o rigetto.
Il preavviso di rigetto non si applica alla SCIA, che non costituisce un’istanza di parte diretta a ottenere un provvedimento amministrativo di assenso.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dall’appellante in relazione ai vizi procedimentali; la decisione esclude a monte l’obbligo di comunicazione di avvio o di preavviso di rigetto nei procedimenti di controllo della SCIA.
art. 21-nonies l. 241/1990
Costituisce la base normativa dell’annullamento d’ufficio della SCIA da parte del Comune.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001
L’intervento di manutenzione straordinaria è ammissibile purché conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.
La qualificazione come manutenzione straordinaria non è applicabile alle opere realizzate su un edificio soggetto a specifiche prescrizioni di tutela urbanistica e comportanti modifiche incompatibili con tali prescrizioni.
art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Le opere murarie di ampliamento su un edificio tutelato sono state ricondotte al restauro e risanamento conservativo, che impone il mantenimento degli elementi tipologici, formali e strutturali essenziali del manufatto.
art. 22 d.P.R. 380/2001
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono essere realizzati mediante SCIA, ma soltanto nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia vigente.
art. 9 l. 122/1989
La deroga agli strumenti urbanistici per la realizzazione di parcheggi presuppone un rapporto di pertinenzialità materiale e di immediata contiguità fisica tra il parcheggio e il fabbricato principale; non basta che le aree siano semplicemente limitrofe.
art. 6 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013
Il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio presuppone sia la conformità dell’intervento alle norme sia la completezza della documentazione necessaria alla valutazione.
art. A9, comma 2, allegato alla l.r. Emilia-Romagna n. 20/2000
Consente la qualificazione urbanistica degli edifici di interesse storico-architettonico e l’applicazione delle relative prescrizioni di tutela secondo le caratteristiche individuate dagli strumenti urbanistici.
artt. 2.2.3 e 3.2.29 NTA del RUE di Parma
Per gli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo ammettono autorimesse al piano terra soltanto senza realizzazione di opere murarie; tali prescrizioni sono state ritenute violate.
art. 9 dell’Allegato A2 alle NTA del RUE di Parma
Vieta le opere murarie funzionali alla realizzazione o modifica delle autorimesse negli edifici soggetti alla disciplina di tutela del centro storico.
Massime di principio
- La SCIA è una dichiarazione privata il cui effetto abilitante deriva direttamente dalla legge e non instaura un procedimento autorizzatorio destinato a concludersi con un provvedimento espresso o tacito di assenso; pertanto, prima dell’esercizio dei poteri di controllo e inibitori, non sono dovuti né la comunicazione di avvio del procedimento né il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.
- La qualificazione di un edificio come di interesse storico-architettonico può risultare dagli strumenti urbanistici comunali mediante una disciplina generale riferita a immobili aventi caratteristiche omogenee; non è necessario che il Comune ripeta, per ciascun fabbricato, l’elencazione analitica degli elementi tutelati, quando gli strumenti individuano le diverse categorie e le relative modalità di intervento.
- L’acquisizione del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio presuppone cumulativamente che l’intervento sia conforme alla disciplina applicabile e che la SCIA contenga la documentazione necessaria alla valutazione; in mancanza di tali condizioni il parere non può sanare l’illegittimità dell’intervento.
- La deroga prevista dall’art. 9 l. 122/1989 per la realizzazione di parcheggi pertinenziali richiede un rapporto di pertinenzialità materiale e di immediata contiguità fisica tra il parcheggio e il fabbricato principale; essa non si applica a un’autorimessa situata in un edificio distinto, anche se collocata di fronte o nelle vicinanze dell’abitazione.
- Le opere murarie che modificano in modo sostanziale l’assetto tipologico, formale o strutturale di un edificio soggetto a tutela urbanistica non possono essere qualificate come mera manutenzione straordinaria, ma rientrano nel restauro e risanamento conservativo e devono rispettare integralmente le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →