Cassazione Civile, Ordinanza n. 02775/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2008 nei confronti di una società estera che raccoglieva scommesse in Italia tramite centri di trasmissione dati e del soggetto che gestiva la ricevitoria italiana per conto della società stessa. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo sulle sanzioni; in appello la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per il CTD e aveva rigettato il gravame delle società. In cassazione le società hanno proposto sei motivi: (1) violazione degli artt. 56 e ss. TFUE e dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (2) violazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e della L. 220/2010 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; (3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR ritenuto il bookmaker estero unico soggetto obbligato al tributo; (4) omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla territorialità del tributo; (5) violazione del contraddittorio endoprocedimentale per mancata notifica del PVC al coobbligato, con ulteriore richiesta di rinvio pregiudiziale; (6) violazione delle norme sull'obbligazione solidale e sulla rivalsa, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. e all'art. 64 d.P.R. 600/1973.
La decisione
La Corte ha respinto l'istanza di rinvio per valutare la proposta di conciliazione, ritenendo non applicabile il differimento richiesto nel giudizio di cassazione. Nel merito ha ritenuto infondati il primo, secondo, terzo e quarto motivo, affermando che l'imposta unica sulle scommesse grava anche sui bookmaker esteri e che, per il periodo d'imposta 2008, la pretesa tributaria era legittima nei confronti del bookmaker. Ha escluso la sussistenza di discriminazioni vietate dal diritto UE, ha ritenuto infondate le doglianze sulla territorialità e ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha inoltre ritenuto infondato il quinto motivo, escludendo un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per un tributo non armonizzato, e ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché fondato su una ricostruzione non pertinente della solidarietà e carente di specifica critica alla sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato; quanto alle spese, la Corte ha disposto la compensazione totale per la particolarità delle questioni trattate e per il sopravvenuto quadro giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati utilizzati come base formale delle censure di violazione di legge e di nullità della sentenza.
art. 48-bis d.lgs. 546/1992
La richiesta di rinvio per la conciliazione in udienza è stata disattesa perché tale meccanismo non è stato esteso ai giudizi di cassazione.
art. 48 d.lgs. 546/1992
La Corte ha osservato che disciplina la conciliazione fuori udienza e non il rinvio per conciliazione in udienza.
art. 48-ter d.lgs. 546/1992
Richiamato per la disciplina del perfezionamento della conciliazione e della riduzione delle somme dovute anche in Cassazione.
art. 4, comma 2, d.lgs. 220/2023
Le nuove disposizioni richiamate si applicano ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, e, per talune lettere, anche in Cassazione, dalla data successiva all'entrata in vigore del decreto.
art. 56 TFUE
È stata esclusa la violazione della libera prestazione di servizi e della non discriminazione nei confronti dell'operatore estero.
art. 267 TFUE
La Corte ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
art. 3 d.lgs. 504/1998
Interpretato nel senso che l'imposta unica è dovuta anche per scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e che soggetti passivi sono anche coloro che gestiscono scommesse per conto proprio o di terzi, compresi operatori esteri.
art. 4, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. 504/1998
Richiamato per il criterio di commisurazione dell'aliquota secondo il movimento netto.
art. 1, commi 64 e 66, lett. a) e b), L. 220/2010
La norma interpretativa è stata letta nel senso di estendere l'imposta unica anche alle scommesse raccolte senza concessione e di porre un obbligo solidale del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.
art. 42 d.P.R. 600/1973
Il motivo che lo invocava è stato ritenuto infondato, poiché la CTR non avrebbe mutato illegittimamente i presupposti dell'accertamento.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998
La doglianza sulla insussistenza del presupposto territoriale è stata ritenuta infondata e comunque non decisiva.
art. 7 L. 212/2000
Invocato unitamente al principio del contraddittorio endoprocedimentale, ma senza fondamento nel caso concreto.
art. 12 L. 212/2000
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di contraddittorio e p.v.c., senza accoglimento.
art. 24 Cost.
Richiamato a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la violazione in assenza di obbligo generalizzato di contraddittorio.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e al contraddittorio, senza esito favorevole per i ricorrenti.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per vizio di motivazione/assenza di pronuncia sul motivo di appello.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla Corte per aderire alle motivazioni di precedenti pronunce di legittimità e per la motivazione per relationem.
art. 35, comma 5, d.lgs. 546/1992
Richiamato nel motivo sul vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato nel motivo sul vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 64, comma 3, d.P.R. 600/1973
La Corte ha chiarito che la norma opera solo quando l'obbligazione dipende da fatti o situazioni esclusivamente riferibili a un altro soggetto; non disciplina, invece, la solidarietà paritetica qui ritenuta.
art. 3 Cost.
Richiamato per dedurre la lesione del principio di eguaglianza, esclusa dalla Corte.
art. 53 Cost.
Richiamato per contestare la proporzionalità dell'imposizione; la Corte ha ritenuto rispettato il principio di capacità contributiva.
art. 136 Cost.
Richiamato insieme alla pronuncia della Corte costituzionale n. 27/2018, senza condurre all'accoglimento delle doglianze.
Massime di principio
- L'imposta unica sulle scommesse si applica anche alle attività di raccolta svolte in assenza di concessione, con soggettività passiva che può gravare sia sul gestore che raccoglie le scommesse sia sul bookmaker per conto del quale l'attività è svolta.
- Nel settore delle scommesse, la solidarietà tra il gestore della ricevitoria/CTD e il bookmaker estero è di tipo paritetico e non dipendente: entrambi realizzano un proprio fatto indice di capacità contributiva, con conseguente irrilevanza, nei rapporti con l'Erario, delle modalità pattizie di rivalsa interne.
- Per i periodi d'imposta antecedenti al 2011, la Corte costituzionale ha limitato l'illegittimità della disciplina nella parte in cui assoggettava all'imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione; resta ferma la soggezione del bookmaker al tributo anche per tali annualità.
- La territorialità del tributo va riferita alla prestazione di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, non al solo luogo di conclusione del contratto di scommessa.
- In materia di imposte non armonizzate non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione di legge; di conseguenza, la mancata notifica del PVC non determina di per sé invalidità dell'avviso di accertamento.
- Non è necessario un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione unionale sia già stata compiutamente decisa e la risposta del giudice europeo escluda la discriminazione o l'ostacolo alla libera prestazione dei servizi.
- La disciplina fiscale delle scommesse può essere letta in coerenza con gli obiettivi nazionali di tutela dell'ordine pubblico, dei consumatori e di contrasto all'evasione nel settore del gioco, senza violare di per sé i principi UE di non discriminazione e libertà di stabilimento.
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